Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 25-01-2013
Numero provvedimento: 295
Tipo gazzetta: Nessuna

D.lgs 15 novembre 2012 n. 218 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136». OCM vino – Misure PSN – Investimenti – Ristrutturazione e riconversione vigneti – Vendemmia verde.

Sulla G.u. n. 290 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il D.lgs n. 218/12 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia di cui al D.lgs n. 159/11.

Si riportano di seguito le disposizioni così come modificate dal D.lgs n. 218/13 in materia di documentazione antimafia e che saranno pienamente in vigore a far data dal 13 febbraio 2013.

Art. 84 D.lgs n. 159/11: ampliamento dell’elenco delle situazioni da cui è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e ridefinizione dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, quali:

– gruppi europei di interesse economico (GEIE);

– membri dei collegi sindacali di associazioni e società;

– componenti degli organi di vigilanza;

– imprese prive di sede principale o secondaria in Italia, limitatamente ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa.

Art. 86 D.lgs n. 159/11: validità dell’informazione antimafia pari ad 1 anno a decorrere dalla data di acquisizione dell’informativa antimafia da parte dell’ufficio competente.

Art. 91 D.lgs n. 159/11:

– abrogazione dell’istituto delle informative «atipiche o supplementari» con la conseguenza che spetta al Prefetto ter-ritorialmente competente l’esclusiva responsabilità in ordine alla valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva o non interdittiva;

– obbligo di acquisire l’informativa antimafia nelle ipotesi di erogazioni comunitarie con importo pari o superiore alla soglia di euro 150.000,00.

Art. 92 D.lgs n. 159/11: in assenza dell’informazione antimafia prefettizia, il pagamento d’urgenza è subordinato al decorso del termine di 15 giorni dalla richiesta alla prefettura territorialmente competente.

Pertanto, decorsi 15 giorni dalla richiesta alla prefettura territorialmente competente non è più necessario attendere i 45 giorni per eseguire il pagamento.