Dolcificazione dei vini Dop e Igp.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio ha chiesto se il quantitativo di prodotti utilizzati per la dolcificazione delle partite di vini Dop e Igp debba intendersi aumentativo o sostitutivo di un corrispondente quantitativo della partita medesima.
Al riguardo, tenendo conto che:
– la normativa comunitaria (reg. n. 607/09, art. 61 e 62), ai fini dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve e della varietà di vite, prevede, tra l’altro, che dalla quota minima dell’85% delle relative partite siano esclusi i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione;
– l’art. 10 del D.lgs n. 61/10, ai fini dell’utilizzo di analoghi prodotti per la presa di spuma dei vini frizzanti e spumanti, prevede che, fatte salve le misure più restrittive degli specifici disciplinari, l’aggiunta dei prodotti in questione è da ritenere aumentativa della partita di base, lo scrivente comunica che, sul piano della generalità e comunque fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, i quantitativi di prodotti utilizzati per la dolcificazione delle partite di vini Dop e Igp, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, debbano intendersi aumentativi della relativa partita di base e, pertanto, le medesime aggiunte non comportano la sostituzione di un corrispondente volume della partita base.