Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 16-11-2012
Numero provvedimento: 3792
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito dolcificazione mosto.

In riscontro alla nota sopra indicata, pervenuta a questa Direzione generale tramite il Dipartimento cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza, con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine all’argomento in oggetto, in particolare per quanto riguarda un mosto parzialmente fermentato ottenuto da uve Moscato Provincia di Pavia Igt, si fa presente quanto segue.

Si concorda, preliminarmente, con le considerazioni espresse da codesta Confederazione con la nota in riferimento, circa l’obbligo di effettuare la dolcificazione sul vino, così come previsto dall’allegato I D del Reg. n. 606/09.

Per quanto riguarda poi l’applicazione del D.m. 29 luglio 2004, si evidenzia, in particolare, che per, quanto concerne la dolcificazione dei prodotti utilizzati nella costituzione della partita, l’art. 2, comma 3, di detto decreto rimanda alle vigenti disposizioni dell’Unione europea.

In tal senso, tenuto conto di quanto dianzi accennato circa l’obbligo di effettuare la dolcificazione del vino, deve intendersi che tale pratica enologica può essere effettuata esclusivamente sul vino atto a diventare il vino a Igp sopra menzionato, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del citato D.m. 29 luglio 2004, che a sua volta è destinato ad entrare nella costituzione della relativa partita avviata alla frizzantatura (fatto salvo che la partita potrà essere costituita, in tutto o in parte, da altri prodotti a monte del vino, secondo quanto stabilito dal singolo disciplinare di produzione).

Ne consegue, tra l’altro, che i limiti e i dati previsti, rispettivamente, dal menzionato Allegato I D, paragrafo 1, secondo periodo e dal paragrafo 5, lettera d), dovranno essere riferiti al quantitativo di vino che entra a far parte della partita di prodotto atto a diventare vino frizzante.

Per le motivazioni sopra esposte, si è quindi dell’avviso che non sia consentita la dolcificazione di un mosto parzialmente fermentato, destinato o no alla frizzantatura.

Per quanto riguarda le osservazioni di codesto Ispettorato, di cui alla nota sopra distinta, si precisa che:

• il richiamato articolo 2, comma 3, del D.m. 29 luglio 2004, nel prevedere che le disposizioni in materia di dolcificazione sono applicabili ai prodotti utilizzati nella costituzione della partita, ammette la possibilità di effettuare la dolcificazione del vino che entra nella costituzione della partita, nel senso dianzi chiarito, e la successiva frizzantatura della partita stessa;

• a seguito di apposita richiesta del Dipartimento delle politiche europee e internazionali (nota prot. n. 6843 del 13 ottobre 2011), la Commissione europea ha predisposto il progetto di regolamento (in avanzata fase del suo iter procedurale) con il quale saranno modificate le definizioni di cui ai punti n. 8 e n. 9 dell’Allegato XI-ter del reg. n. 1234/07, al fine di riprendere «... le definizioni indicate ai punti 17 e 18 dell’Allegato 1 del reg. n. 1493/99 per le medesime categorie, in modo da esplicitare che l’ottenimento dei «Vini frizzanti» e dei «vini frizzanti gassificati» è possibile anche partendo dai prodotti a monte del vino...».