Chiarimenti in merito all’art. 1, comma 3, del D.m. 11 novembre 2011.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Organismo, con riferimento alla disposizione in oggetto, ha chiesto dei chiarimenti in merito alla scadenza del periodo di validità della certificazione delle partite di vini Dop ottenute da coacervo, nonché in merito alla possibilità di ripetere il coacervo di partite o porzioni di partita che già sono state oggetto di coacervo.
Al riguardo, in ordine agli specifici quesiti, a seguito dell’acquisizione del parere del Comitato nazionale vini Dop e Igp, si comunica quanto segue:
1) al fine di stabilire la scadenza del periodo di validità della certificazione della partita Dop coacervata (nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dall’art. 15, comma 1, del D.lgs n. 61/10 e dell’art. 1, comma 3, e dall’art. 2, comma 2, del D.m. 11 novembre 2011), il termine iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione (analitica e organolettica) della relativa porzione di partita. Qualora sia scaduto il periodo di validità della certificazione della partita assemblata, come anzi specificato, ai fini dell’utilizzo della relativa Dop, per la stessa partita coacervata è da ripetere l’esame analitico e organolettico;
2) la citata normativa non esclude la possibilità di effettuare il coacervo di partite Dop o porzioni di partite Dop già soggette a precedente coacervo; tuttavia, anche alla luce di quanto precisato al punto 1), tale possibilità è subordinata:
– nel caso in cui per tutte le porzioni di partita non sia scaduta la validità dei relativi certificati analitico-organolettici: al rispetto delle condizioni e limitazioni di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.m. 11 novembre 2011, anche con riguardo alla possibilità di ripetere l’autocertificazione analitica;
– nel caso in cui anche per una sola porzione di partita sia scaduta la validità della relativa certificazione analitico-organolettica: oltre alle limitazioni di cui al citato art. 2, comma 2, relative al rispetto delle disposizioni di base per l’espletamento dell’assemblaggio, alla ripetizione della certificazione analitico-organolettica.