Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 26-07-2012
Numero provvedimento: 10576
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito vini varietali.

Si fa riferimento ai messaggi di posta elettronica sopra menzionati, con i quali codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.

In particolare, è stato chiesto se sia conforme alle disposizioni vigenti:

1. la vinificazione in bianco delle uve a bacca nera di cui alle varietà elencate nell’allegato IV al D.m. 23 dicembre 2009 (Cabernet, Merlot e Syrah) e, pertanto, la designazione del vino di colore bianco ottenuto con il nome delle varietà di vite medesime;

2. la vinificazione in bianco delle uve a bacca nera di cui alle varietà già menzionate, raccolte da vigneti iscritti per la determinata Igp, dalle quali viene poi ottenuto vino varietale bianco designato con il nome della varietà e l’annata.

Al riguardo, si è dell’avviso che, alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 del reg. n. 607/09, nonché all’art. 7, comma 2, del D.m. 23 dicembre 2009, non sembrano esistere elementi ostativi alla realizzazione di quanto richiesto.

È fatta salva la certificazione prevista dall’articolo 118 septvicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/07 e dal predetto art, 63: pertanto, i soggetti utilizzatori delle indicazioni relative alla varietà ed all’annata devono adempiere a quanto richiesto dal D.m. 19 marzo 2010, in particolare all’articolo 4.

Si precisa che, parimenti, non sembra ostativo il paragrafo 3, comma 2, del già citato art. 63, laddove è previsto che possa essere disposto “... un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati.”

Infatti, la specificazione relativa al tipo di esame da condurre, cioè “... olfattivo e gustativo ...”, sembra doversi intendere nel senso che può essere trascurata l’apparente discrepanza fra il colore del vino e quella della bacca delle uve da cui proviene, essendo necessario e sufficiente che le caratteristiche essenziali del vino, dovute ai vitigni sopra menzionati, siano riscontrabili, appunto, all’olfatto ed al gusto (d’altra parte va poi considerato che un tale esame non è contemplato nel citato D.m. 19 marzo 2010).

Si precisa, infine, che nell’etichettatura di tali vini deve essere evitato di riportare il nome della varietà di vite ed il colore del vino con modalità tali da indurre in errore il consumatore circa la provenienza del vino da una varietà di vite inesistente.