Indicazione del nome della varietà di vite nel caso della produzione di vino spumante (generico) ottenuto a partire da cuveè costituite da uve appartenenti alle varietà di vite classificate come aromatiche, di cui all’Appendice 1 dell’allegato II al reg. n. 606/09.
Sono stati chiesti a questa Amministrazione centrale chiarimenti in ordine all’argomento indicato in oggetto e, in particolare, sulla possibilità di indicare il nome di una o più varietà di vite di cui all’Appendice 1 dell’allegato II al reg. n. 606/09, nel caso in cui si produca un vino spumante non del tipo aromatico.
Al riguardo, si fa presente che, a seguito di analogo quesito posto tramite il competente Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, che legge per opportuna conoscenza, la Commissione UE ha comunicato che non sussiste alcun divieto nella legislazione comunitaria, per l’utilizzo delle varietà elencate nella predetta Appendice nella produzione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità.
Si precisa che sono fatte salve sia le condizioni previste dalle disposizioni di cui all’art. 62, par. 1, lett. d) del reg. n. 607/09 e agli artt. 7 e 8 del D.m. 23 dicembre 2009, sia la necessità che l’indicazione della varietà sia sottoposta a controllo e certificazione conformemente a quanto disposto dal D.m. n. 349 del 15 marzo 2010.