Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-02-2011
Numero provvedimento: 143
Tipo gazzetta: Nessuna

Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.

 

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

• Regolamento del Consiglio n. 1234/07 così come modificato dal Reg. n. 491/09 e Reg. n. 555/08 recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Reg. n.436/09 inerente lo schedario viticolo.

• Regolamento della Commissione n. 555/08 del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. n. 479/08 del consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

• Regolamento della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

• Regolamento n. 73/09 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti n. 1290/05, n. 247/06, n. 378/07 e abroga il reg. n. 1782/03

• Regolamento n. 1122/09 della Commissione del 30novembre 2009 recante modalità di applicazione del reg. n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del reg. n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

• Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.

• Decreto ministeriale 26 luglio 2000, recante il termine e le modalità per l’effettuazione della dichiarazione delle superfici vitate e contenente la definizione di superficie vitata applicata su tutto il territorio nazionale.

• Circolare Agea del 3 novembre 2009 n. ACIU.2009.1415, recante le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate.

• Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88.

• Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del D.lgs. n. 61/10 relativo alla tutele delle Do e Ig dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

2. Campo di applicazione

La materia riguardante le misurazioni delle superfici vitate deve essere contestualizzata alla luce del D.m. 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del D.lgs n. 61/10 relativo alla tutele delle Do e Ig dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Va qui ricordato che lo schedario viticolo Nazionale, articolato su base Regionale, è strutturato ai sensi del reg. n. 436/09, è parte integrante del SIAN, nonché del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Il succitato D.m. 16 dicembre 2010 prevede, inoltre, nell’ottica principale della semplificazione amministrativa, che la misurazione dei vigneti sia effettuata per il tramite del sistema GIS, secondo le modalità riportate all’art. 3, comma 1, lettera f) dello stesso D.m., e che richiama quanto già contenuto nel D.m. 26 luglio 2000.

A seguito di incontri tecnici avuti con i Servizi della Commissione UE, con la presente Circolare si intende fornire ogni utile chiarimento in merito alla materia in oggetto al fine di uniformare il comportamento di ogni Ente preposto alle attività riguardanti i controlli in materia di superfici vitate e sull’applicazione di quanto previsto nel suddetto D.m. attuativo del D.lgs 61 in materia di schedario viticolo.

Il D.m. in questione tratta anche della costituzione del nuovo schedario viticolo e delle regole con le quali le informazioni attualmente presenti nel potenziale viticolo dovranno transitare nelle strutture dati del nuovo schedario.

Prima fra tutte la questione delle misurazione della superficie e l’applicazione delle tolleranze tecniche al fine di garantire l’integrità dei dati ed il loro riconoscimento da parte degli agricoltori nonché la corrispondenza con le norme comunitarie e nazionali in materia.

3. Misurazione dei vigneti

Si premette che la superficie vitata in Italia è misurata secondo i criteri dettati dal succitato D.m. del 26 luglio 2000, ripreso anche nel D.m. 16 dicembre 2010, e l’applicazione dei citati criteri è stata adottata anche per quanto riguarda tutte le operazioni di aggiornamento effettuate sulle basi dati grafiche GIS in uso nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, in ambito SIAN.

I Poligoni rappresentati sul GIS ed attinenti ai vigneti risultano quindi, salvo eventuali errori materiali, completamente corrispondenti alla definizione di superficie vitata adottata su tutto il territorio nazionale col suddetto D.m. 26 luglio 2000 che qui si ripete per maggiore chiarezza:

Superficie vitata. è la superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d’impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

4. Avviamento del nuovo schedario viticolo

In applicazione di quanto disposto dal D.lgs 8 aprile 2010 n. 61, e del D.m. 16 dicembre 2010, attuativo dello stesso e segnatamente indirizzato alla instaurazione del nuovo schedario viticolo nazionale e delle operazioni relative alla congiunta dichiarazione di produzione e denuncia delle uve a Do o Ig, ci si trova di fronte alla necessità di predisporre la base dati dello schedario con diretto riferimento al S.I.G.C. e alle superfici poligonate sul GIS.

Inoltre la fase di avviamento dello schedario prevede, oltre all’utilizzo delle superfici a GIS, il popolamento delle altre informazioni agronomiche e ampelografiche riguardanti tali superfici vitate con le informazioni sin qui gestite dalle Regioni per il tramite del sistema informativo del Potenziale viticolo.

Occorre di seguito chiarire come la superficie presente nel Potenziale viticolo (dati alfanumerici) debba essere confrontata con la superficie misurata sul GIS al fine di consentire l’implementazione delle informazioni sulla nuova base dati.

Inoltre è importante premettere che, nella gestione di tutti i vari aspetti riguardanti il potenziale viticolo, ai sensi dell’art. 34 del reg. n. 1122/09, la tolleranza tecnica di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ha.

Tale principio deve essere applicato anche nella fase preparatoria e di precaricamento delle informazioni nel nuovo schedario, applicando la tolleranza di cui all’art. 34 del reg. n. 1122/09.

Nella fase di caricamento delle informazioni sul nuovo schedario viticolo dovrà, quindi, essere svolto il confronto tra la superficie proveniente dal potenziale viticolo e quella ora presente sul poligono esistente sul GIS misurato, come chiarito in precedenza, secondo i criteri definiti dal D.m. 26 luglio 2000.

A) - Se la superficie da potenziale che si deve confrontare col poligono GIS è superiore, pur sempre nell’ambito della tolleranza di cui all’art. 34 del reg. n. 1122/09, e derivante da diritti o da misure catastali, entrerà nello schedario la superficie del poligono GIS; la differenza verrà evidenziata al fine di consentire alla Regione di decidere se concedere il diritto di reimpianto per tale superficie al produttore o di eventualmente trasferire tale diritto nella propria Riserva regionale, così da salvaguardare l’attuale potenziale viticolo.

Facendo il seguente esempio si cerca di chiarire quanto sopra esposto:

Il poligono GIS riguardante la superficie vitata di competenza dell’Azienda AAA è di 4718 mq, mentre la somma delle unità vitate presenti sul potenziale viticolo e riguardanti la parcella ove insiste il poligono è di 4925 mq. Oltretutto tale misura, gestita e tenuta aggiornata sul potenziale dalla Regione, deriva da precedente concessione di diritto, o meglio ancora dalla misura catastale della particella sulla quale insistono le unità vitate in specie.

Applicando al perimetro del poligono GIS la tolleranza tecnica di misurazione secondo le regole dell’art. 34 del reg. n. 1122/09, troviamo che il limite massimo in tolleranza è uguale ad esempio a 5090 mq che risulta superiore alla superficie che si rivendica da potenziale, che è appunto di 4925 mq.

 Quando si verifica questa circostanza la differenza, che nel caso specifico è di mq 207 (4925-4718), può essere concessa dalla Regione come diritto di reimpianto al produttore medesimo o trasferita nella propria riserva regionale.

B) - Se la superficie da potenziale (dato alfanumerico) che si deve confrontare col poligono GIS è inferiore, pur sempre nell’ambito della tolleranza di cui sopra, entrerà comunque nello schedario la superficie del poligono GIS.

Facendo un ulteriore esempio si cerca di chiarire quanto appena detto:

Un altro poligono GIS riguardante la superficie vitata di competenza dell’Azienda BBB è di 5022 mq, mentre la somma delle unità vitate presenti sul potenziale viticolo e riguardanti la parcella ove insiste il poligono è di 4980 mq. Oltretutto tale misura, gestita e tenuta aggiornata sul potenziale dalla Regione, deriva da precedente concessione di diritto, o meglio ancora dalla misura catastale della particella sulla quale insistono le unità vitate in specie.

Applicando al perimetro del poligono GIS la tolleranza tecnica di misurazione secondo le regole dell’art. 34 del reg. n. 1122/09, troviamo che il limite minimo in tolleranza è uguale ad esempio a 4652 mq che risulta inferiore alla superficie che si trova a potenziale, che è appunto di 4980 mq.

Quando si verificherà questa circostanza, che per la verità appare di frequenza limitatissima, la superficie che entrerà in schedario sarà comunque direttamente quella del poligono GIS pari a 5.022 mq.

C) - Le superfici che risulteranno in più nei poligoni e non rientranti nella tolleranza tecnica di cui all’art. 34 del reg. n. 1122/09, saranno segnalate alle Regioni quali superfici momentaneamente senza giustificazione e spetterà alle Regioni stesse svolgere le indagini del caso al fine di determinarne la regolarità.

Nel caso di un terzo poligono GIS riguardante la superficie vitata di competenza dell’Azienda CCC che abbia una superficie misurata di 5850 mq, mentre la somma delle unità vitate presenti sul potenziale viticolo è di 4912 mq, anche applicando al poligono la tolleranza tecnica di misurazione secondo le regole dell’art. 34 del reg. n. 1122/09, troviamo che la differenza tra il poligono ed il potenziale è fuori tolleranza.

Nel caso specifico tale differenza è di mq 938 (5850-4912), deve essere segnalata alla competente Regione che dovrà operare i controlli.

Sino alla risoluzione dell’anomalia è sospesa l’iscrizione nello schedario.

5. Anomalie di superficie

Nel presente paragrafo si forniscono indirizzi generali sulla gestione delle anomalie che si potranno riscontrare a valle dell’effettuazione del trasferimento delle informazioni dal potenziale viticolo al nuovo schedario.

Come descritto nel precedente paragrafo, nella fase di caricamento delle informazioni sul nuovo schedario viticolo, l’Organismo di Coordinamento provvederà al confronto tra la superficie proveniente dal potenziale viticolo e quella risultante dal poligono esistente sul GIS.

Negli esempi sopra riportati viene messa in risalto la valenza della tolleranza tecnica di misurazione, la quale consentirà l’utilizzo al meglio delle informazioni residenti attualmente nel Potenziale viticolo gestito dalle Regioni.

Nella stessa fase di caricamento delle informazioni sul nuovo schedario viticolo, qualora la differenza tra la superficie del poligono GIS e la superficie di provenienza dal Potenziale viticolo risulti non ricompresa nella tolleranza tecnica, ci si troverà di fronte ad una anomalia di superficie. Tali anomalie devono essere trattate dalle stesse Regioni.

Qualora risulti opportuno ricostruire la corretta realtà colturale sul territorio rispetto alla diversa situazione catastale (limiti catastali geometrici), possono essere inserite nei fascicoli aziendali le superfici a vigneto che ricadono su particelle catastali attigue, nel limite della superficie effettivamente vitata, se chiaramente visibile dall’immagine dell’ortofoto e non dichiarata da altro viticoltore, affinché non si produca un supero sulla particella attigua.

Il viticoltore deve dichiarare espressamente che tali superfici vitate «attigue» sono esclusivamente ed effettivamente da lui coltivate. A seguito di tale dichiarazione, le porzioni di particelle catastali attigue sono inserite nel fascicolo aziendale come in «uso oggettivo».

Le lavorazioni e l’inserimento delle suddette porzioni di particelle catastali attigue in «uso oggettivo» nel GIS potranno avvenire solo in presenza di limiti colturali evidenti da fotointerpretazione (appezzamenti vitati omogenei, strade, steccati, muri, siepi, ecc.) che si estendono alle particelle catastali limitrofe.

6. Indicazioni comunitarie sulla misurazione dei vigneti

Qualora si manifestasse la necessità di modificare la superficie GIS del vigneto per errori, incongruenze, modificazioni etc., la nuova superficie GIS non potrà comunque eccedere le indicazioni dei Servizi della Commissione UE.

A tal fine, la Commissione ha inteso chiarire il concetto di superficie vitata utilizzando alcuni pratici esempi facendo le opportune distinzioni tra ciò che deve intendersi per superficie vitata al fine del pagamento dei tre regimi di aiuto derivanti dall’art. 75 del reg. n. 555/08 (Ristrutturazione e riconversione vigneti, Estirpazione con premio, Vendemmia Verde) e ciò che invece deve essere intesa per superficie riguardante gli schedari e con ciò il potenziale viticolo.

Nell’ambito dell’utilizzo del sistema GIS, partendo dal sesto di impianto è possibile tracciare da pianta a pianta e da fila a fila la rappresentazione bidimensionale di ciò che è visibile sull’ortofoto del vigneto in esame. Nella Fig. 1 viene messo in evidenza il perimetro netto del vigneto.

 

(Figura 1)

Di tale impianto a terra possiamo conoscere, facendo la media della distanza tra le file, la metà del sesto d’impianto:

 

(Figura 2)

Applicando tutto intorno al perimetro netto del vigneto una fascia della ampiezza della metà del sesto di impianto (Fig. 3) rappresentiamo l’occupazione nel suolo delle radici delle singole viti.

 

(Figura 3)

Questa misurazione rappresenta per la Commissione la coltura pura, ed è la superficie (ABCD) che può essere pagata con l’art. 75 del reg. n. 555/08.

Nel corso dell’analisi delle domande di pagamento riguardanti i soli tre regimi di aiuto che riguardano l’applicazione dell’art. 75, è possibile utilizzare una tolleranza tecnica rappresentata da una fascia di max 0,75 metri da applicarsi tutto intorno al perimetro.

Il valore così calcolato viene utilizzato nei casi in cui è necessario confrontare due misurazioni, ad esempio quanto dichiarato da un’azienda in una domanda e quanto misurato nel poligono ABCD.

Se la differenza tra la superficie dichiarata dall’azienda e la superficie ABCD è inferiore o uguale al valore della tolleranza tecnica si considera valido il valore dichiarato dall’azienda.

Viceversa, se la differenza risultasse maggiore della tolleranza, si utilizzerebbe la superficie ABCD.

Nel caso, invece, della misurazione non ai fini del pagamento dei tre regimi di aiuto, ma ai fini del potenziale viticolo e, quindi, di ciò che deve risultare nello schedario viticolo di ogni Stato membro, alla coltura pura (A B C D) è possibile aggiungere un’ulteriore fascia intorno al perimetro dell’ampiezza massima di 1,5 metri.

 

(Figura 4)

La misura che così si ottiene (1 2 3 4) è la massima estensione che si può raggiungere al fine di definire la superficie vitata che deve comunque essere contenuta negli eventuali limiti fisici della parcella. Con ciò nel momento di creazione del nuovo schedario viticolo e nella valutazione dei poligoni GIS, disegnati seguendo il criterio di misurazione derivante dalla definizione di superficie vitata presente nel D.m. del 26 luglio 2000, deve verificarsi la seguente condizione:

L’area del poligono deve essere ≤ Area [ABCD (Figura 4 )] + fascia di 1,5 m. intorno al perimetro ABCD per un totale della superficie pari a (1 2 3 4).

Nella gestione di tutti i vari aspetti riguardanti il potenziale viticolo, ai sensi dell’art. 34 del reg. n. 1122/09, la tolleranza tecnica di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ha.

Tale principio deve essere applicato anche nella fase preparatoria e di precaricamento delle informazioni nel nuovo schedario, applicando la tolleranza di cui all’articolo 34 del reg. n. 1122/09.

7. Concetto di Eclatanza

Le indicazioni sin qui espresse si riferiscono a tolleranze di misurazione di un’occupazione del suolo riconosciuta come vigneto.

In altra considerazione vanno tenute le superfici che nel potenziale viticolo sono considerate vigneto e quindi superficie agricola, mentre nel GIS hanno un’occupazione del suolo diversa dal vigneto.

Tutte le superfici che interessino in tutto od in parte un vigneto, ma che ricadono nelle seguenti occupazione del suolo, classificate come superfici non agricole:  a) manufatti – codice 660;

b) acque – codice 690;

c) tare – codice 780;

d) boschi – codice 650;sono considerate come «Eclatanze» e la loro superficie deve essere interamente tolta dalla eventuale superficie vitata, senza l’applicazione di alcuna tolleranza (salvo ovviamente errori di misurazione a GIS).

Le eclatanze che si riscontreranno nel corso delle operazioni di fotointerpretazione dell’occupazione del suolo verranno comunicate dall’O.C. alle Regioni per le attività connesse alla gestione del settore viticolo. Ciò al fine di procedere all’applicazione degli eventuali recuperi sugli aiuti indebitamente percepiti e, se dovute, all’applicazione delle relative sanzioni.

8. Definizioni

Di seguito si riportano dal Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 le definizioni fondanti il nuovo schedario viticolo:

a)  Schedario viticolo. è lo strumento previsto dall’articolo 185 bis del reg. n. 1234/07 e dal regolamento applicativo della Commissione n. 436/09;

b) Appezzamento viticolo. è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell’appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata;

c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche dell’appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale;

d) Unità vitata. è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che é omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini Docg, Doc, Igt;

e) Unità vitata estesa. è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda;

f) Superficie vitata. è la superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d’impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

In riferimento al D.m. 16 dicembre 2010 si richiama l’art. 4, comma 10, il quale prevede che «la misurazione della parcella viticola aziendale» costituisce il valore presente nel SIGC, che deve essere utilizzato come riferimento per tutti i procedimenti tecnico-amministrativi, ivi comprese le attività di controllo svolte dagli enti e dalle strutture appositamente incaricate.

9. Conclusioni

In conclusione della presente circolare si riepiloga la nomenclatura riguardate le misurazioni delle superfici vitate che verrà utilizzata da ora in poi col nuovo schedario viticolo:

Nomenclatura

1) Superficie GIS – Poligoni Refresh: la regola con la quale sono state misurate le superfici vitate tramite fotointerpretazione nel corso delle operazioni di Refresh è stata quella dell’applicazione della definizione di superficie vitata riportata nel DM 26 luglio 2000, regola con la quale si sono svolte tutte le attività riguardanti il potenziale viticolo nazionale negli ultimi 10 anni.

Per “superficie vitata” si intende quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie al servizio del vigneto, ed in particolare:

• vigneto costituto da filari multipli: la superficie vitata da considerare è quella all’interno del sesto d’impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d’impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti (cioè è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed in testa al vigneto fino ad un massimo di tre metri

•  vigneto costituto da filari singoli: la superficie vitata da considerare, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. 

 

 

 

2) Coltura netta Coltura netta: per la Commissione UE è la misura da palo a palo e da vite a vite. Nel caso dell’utilizzo : per la Commissione UE è la m isura da palo a palo e da vite a vite. Nel di ortofoto sarà la proiezione della superficie interpretata come vigneto, così come si evince dalla figura caso dell’utilizzo di ortofoto sarà la proiezione della superfi cie interpretata come vigneto, che segue:così come si evince dalla figura che segue: 

 

3) Superficie in coltura pura Superficie in coltura pura: la Commissione UE intende come coltura pura la coltura netta così come : la Commissione UE intende com e coltura pura la coltura definita al punto 2) con l’aggiunta di una fascia tutta attorno dell’ampiezza pari alla metà del sesto di imnetta così come definita al punto 2) con l’agg iunta di una f ascia tutta attorno dell’ampiezza pianto del vigneto calcolata facendo la media della distanza tra i filari. Tale superficie rappresenta l’occupari alla metà del sesto di impianto del vigneto calcolata facendo la media della distanza tra i pazione del suolo da parte delle radici delle singole viti, ed è anche ciò che la Commissione intende come filari. Tale superficie rappresenta l’occupazion e del suolo da parte de lle radici delle singole superficie relativa all’art. 75 del reg. n. 555/08, da considerarsi per i pagamenti degli aiuti richiesti per i viti, ed è anche ciò che la Comm issione intende come superficie relativa all’art. 75 del Reg. soli regimi di aiuto relativi alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, all’Estirpazione con premio ed alla Vendemmia in verde.

Quindi:

La superficie il cui perimetro è ABCD è considerata la coltura pura pagabile con l’art. 75.

4) Superficie vitata per il Potenziale viticolo Superficie vitata per il Potenziale viticolo: la Commissione UE intende quale superficie massima : la Commissione UE intende quale superficie iscrivibile allo schedario viticolo e quindi considerabile ai fini di tutte le operazioni inerenti il Potenziale massima iscrivibile allo schedario viticolo e quindi considerabile ai fini di tutte le operazioni viticolo di ogni Stato Membro, compresi i diritti di reimpianto, quella ottenuta aggiungendo alla superficie inerenti il Potenziale viticolo di ogni Stato Membro, compresi i diritti di reim pianto, quella in coltura pura del paragrafo 3), un’ulteriore fascia attorno al perimetro ABCD della profondità massima ottenuta aggiungendo alla superf icie in coltura pur a del paragrafo 3), un’ulteriore fascia di 1,5 metri. Comunque la superficie deve essere contenuta negli eventuali limiti fisici della parcella, cioè attorno al perim etro ABCD della profondità m assima di 1,5 metri. Comunque la superficie ad esempio, se vi è una strada di fianco al vigneto che limita la fascia di rispetto dall’ultima fila a meno deve essere contenuta negli eventuali limiti fisici della parcella, cioè ad esempio,  se vi è una del massimo considerabile, cioè metà del sesto di impianto + 1,5 metri, il limite della superficie vitata sarà strada di fianco al vigneto che limita la fascia di rispetto dall’ultima fila a meno del massimo necessariamente ridimensionato.considerabile, cioè metà del sesto di impianto + 1,5 metri, il limite della superficie vitata sarà necessariamente ridimensionato.

 

Quindi il perimetro Quindi il p erimetro 1234 rappresenta il limite massimo ottenibile, salvo limiti fisici della parcella, e consi1234 rappresenta il lim ite massimo ottenibile, sa lvo limiti fisici della derabile quale superficie vitata ai fini del potenziale produttivo dello Stato Membro.parcella, e considerabile quale superficie vitata ai fini del potenziale produttivo dello Stato Membro.

In sintesi è possibile concludere che, al termine delle operazioni di impianto e riallineamento delle informazioni di provenienza dal Potenziale viticolo, viene inserito nello schedario viticolo un solo dato di In sintesi è possibile concludere che, al termine delle operazioni di impianto e riallineamento superficie ottenuto da misurazione oggettiva GIS, secondo le modalità già illustrate relativamente all’art. delle inform azioni di provenienza dal Potenziale viticolo, vi ene inserito nello schedario 3, comma 1, lettera f) del viticolo un solo dato di superficie otteDecreto Ministeriale 16 dicembre 2010.nuto da m isurazione oggettiva GIS, secondo le modalità già illustrate relativamente all’art. 3, comma 1, lettera f) del Decreto Ministeriale

Nel caso vengano effettuate successive misurazioni dalle quali dovessero emergere incongruenze rispetto a quanto già riportato in schedario si applica la tolleranza tecnica di cui all’art. 34 del reg. n. 1122/09, così come illustrato nella presente circolare.

Lo stesso Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, sempre all’art. 3, ma al comma 10 prevede altresì che successive misurazioni che comportano differenze comprese nella predetta tolleranza, non danno origine alla variazione del dato di superficie presente nello schedario viticolo.

Da ciò si evince che, qualora la misurazione del vigneto o dei vigneti o dell’insieme delle unità vitate che prevede altresì ch e successive m isurazioni ch e com portano differenze com prese nella costituiscono la parcella viticola aziendale, così come definita nel predetta tolleranza, non danno origine alla vari azione del dato di superficie presente nello Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 e riportata nella presente circolare, sia diversa da quella rilevata da GIS, ma comunque entro i limiti della tolleranza tecnica illustrata ed a cui si riferisce l’art. 3, comma 10, dello stesso Decreto, è da ritenersi  congruente con il dato presente nello schedario viticolo e quindi non comporta alcuna modificazione dello stesso.