Determinazione del cloruro di litio nel vino.
Legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Per quanto riguarda la sostanza rivelatrice da aggiungere ai prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2, e all’art. 11, commi 1 e 2 della legge 82/06, con il D.m. 31 luglio 2006 è stato indicato il cloruro di litio, che al termine delle operazioni di denaturazione dovrà essere presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
La presenza di questo elemento fra i costituenti minerali naturali del vino è riportata nella letteratura del settore ed è stata indagata anche mediante un monitoraggio effettuato negli anni passati dai laboratori di questo ispettorato, al fine di accertare, in fase di controllo analitico, l’eventuale miscelazione fraudolenta di prodotti vinosi denaturati con prodotti vinosi genuini.
Dall’indagine effettuata dai laboratori di questo ispettorato è emerso che non esistono vini italiani totalmente esenti da litio e che il contenuto di detto elemento, tenuto conto degli indici di variabilità a livello nazionale, si aggira mediamente intorno a 0,05 mg/l di litio.
Tale contenuto è relativamente modesto rispetto a quello previsto dal D.m. 31 luglio 2006 che oscilla, come contenuto in litio, da 8,2 mg/l a 16,4 mg/l di litio.
Pertanto, in fase di controllo analitico, valori riscontrati superiori a 0,05 mg/l di litio, addizionati dell’incertezza di misura del metodo applicato, possono indicare il sospetto di un’aggiunta fraudolenta dovuta al taglio di prodotti vinosi genuini con prodotti vinosi denaturati e quindi, come previsto dalla legge 82/06, soggetti a segnalazione al competente ufficio periferico di questo ispettorato.