Chiarimenti assegnazione codici ICRF ad imprese vitivinicole.
Si fa riferimento alla nota n. 0013410/AOO000 del 2 maggio 2005, con la quale codesta Camera di Commercio ha chiesto chiarimenti circa le modalità adottate nell’assegnazione dei codici ICRF, al fine di perfezionare talune istanze di iscrizione all’Albo degli imbottigliatori (D.m. 21 maggio 2004).
AI riguardo, tenuto conto di quanto emerso nella riunione del 17 marzo 2005 del Gruppo coordinamento in materia di vini a denominazione d’origine, si fa presente quanto segue in relazione a ciascuno dei quattro casi esposti da codesta Camera di Commercio.
Si premette che il codice ICRF è il codice che viene assegnato a ciascuno stabilimento presente in una determinata provincia, essendo nello stesso stabilimento svolte una o più attività d’interesse ai fini dell’attività istituzionale di questo Ispettorato (il codice è, pertanto, costituito dalla sigla automobilistica della provincia in cui è situato uno stabilimento e da un numero progressivo). In altre parole, ai fini dell’assegnazione del codice, a nulla rilevano le attività svolte ovvero anche il soggetto che le pone in essere e, pertanto, il codice stesso non descrive né una particolare attività (ad es. produzione, commercio, confezionamento ecc.) né un particolare soggetto (si intende che il codice ICRF, per un certo stabilimento condotto da un determinato soggetto, è attribuito, peraltro in modo automatico dal sistema informativo, con l’unico criterio della progressività nella provincia: è, quindi, chiaro che, successivamente all’attribuzione, il codice è univoco per quello stabilimento e per quel conduttore).
Caso 1. Il soggetto che richiede l’iscrizione all’Albo detiene prodotti vitivinicoli sfusi a DO/IGT nonché imbottiglia gli stessi per proprio conto: a) nello stesso stabilimento; b) in due o più stabilimenti (il soggetto è, quindi, imbottigliatore giuridico e fisico, e tiene - almeno - un registro d’imbottigliamento, oltre ai registri di carico e scarico).
Nell’ipotesi a), al soggetto è stato assegnato un solo codice ICRF, cui corrisponde uno stabilimento nel quale avvengono anche operazioni d’imbottigliamento.
Nell’ipotesi b), al soggetto sono stati assegnati tanti codici ICRF quanti sono gli stabilimenti di cui è titolare: si ritiene, in tale ipotesi, che i codici ICRF da prendere in considerazione ai fini dell’iscrizione sono quelli che corrispondono agli stabilimenti nei quali avvengono effettivamente le operazioni d’imbottigliamento.
Caso 2. Il soggetto che richiede l’iscrizione all’Albo detiene prodotti vitivinicoli sfusi a DO/IGT in uno stabilimento di cui è titolare, ma fa imbottigliare per proprio conto gli stessi prodotti da un terzo, in un altro stabilimento di cui è titolare il terzo (il soggetto è, quindi, imbottigliatore giuridico, e non tiene un registro d’imbottigliamento bensì solo registri di carico e scarico). AI soggetto è stato assegnato un solo codice ICRF, cui corrisponde uno stabilimento nel quale non avvengono operazioni d’imbottigliamento (lo stesso soggetto deve, peraltro, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera f, del D.m. 21 maggio 2004, comunicare i riferimenti che consentano l’esatta individuazione del terzo, il quale ultimo dovrà essere a sua volta già iscritto all’Albo - si noti che ai terzo è stato attribuito un codice ICRF distinto da quello del soggetto richiedente).
Caso 3. Il soggetto che richiede l’iscrizione all’Albo detiene prodotti vitivinicoli sfusi a DO/IGT in una parte di stabilimento da lui presa in affitto (o in comodato) e imbottiglia per proprio conto gli stessi prodotti nello stesso stabilimento, di cui è titolare un terzo (il soggetto è, quindi, imbottigliatore giuridico e fisico, e tiene un registro d’imbottigliamento, oltre ai registri di carico e scarico).
AI soggetto è stato assegnato un solo codice ICRF, cui corrisponde uno stabilimento (seppure limitatamente alla parte di stabilimento affittato o posseduto in comodato) nel quale avvengono anche operazioni d’imbottigliamento (si noti che il soggetto potrebbe disporre di altri stabilimenti nei quali non avvengono operazioni d’imbottigliamento, per ognuno dei quali è stato attribuito un diverso codice ICRF).
Si aggiunge che, anche in questo caso il soggetto deve, comunque, ai sensi dell’ari. 3, comma 3, lettera f, del DM 21 maggio 2004, comunicare i riferimenti che consentano l’esatta individuazione del terzo.
Caso 4. Il soggetto che richiede l’iscrizione all’Albo fa imbottigliare per proprio conto prodotti vitivinicoli sfusi a DO /IGT acquistati da un terzo in uno stabilimento di cui è titolare il terzo (il soggetto è imbottigliatore giuridico, tuttavia non produce né detiene prodotti vitivinicoli, non ha stabilimenti e non tiene alcun registro).
In questo caso gli Uffici periferici dell’Ispettorato non hanno attribuito alcun codice ICRF. Tuttavia, a tale soggetto, dietro apposita richiesta della competente CCIAA, può essere attribuito un codice ICRF analogamente a quanto succede ai fini dell’iscrizione di imbottigliatori aventi sede nell’Unione europea o nei Paesi terzi, a cura dell’Ufficio scrivente (lo stesso soggetto deve, peraltro, ai sensi dell’ari. 3, comma 3, lettera f, del D.m. 21 maggio 2004, comunicare i riferimenti che consentano l’esatta individuazione del terzo, il quale ultimo dovrà essere a sua volta già iscritto all’Albo - si noti che al terzo è stato attribuito un codice ICRF distinto da quello del soggetto richiedente).