Commercializzazione ed utilizzo di mosto concentrato rettificato solido non caramellizzato.
Si fa riferimento alle note n. 5119 del 25/03/2014 e n. 11254 del 23/07/2014, con le quali Codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio in merito ad alcune questioni documentali relative alla nuova tipologia di mosti concentrati rettificati in forma solida.
AI riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.
l) Tenuta del registro di carico e scarico: l’obbligo di tenere registri indicanti le entrate e le uscite di prodotti vitivinicoli posseduti a fini commerciali, è previsto dall’articolo 36, comma 1 del Reg. n. 436/09. Lo stesso regolamento, all’art. 43, comma 1, prevede, inoltre, l’obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita, pcr chi detiene, in particolare e a qualsiasi titolo: mosti di uve concentrati, mosti di uve concentrati rettificati, prodotti per l’acidificazione e prodotti della disacidificazione.
Tali obblighi, quindi, sussistono anche per i rivenditori di prodotti per l’enologia che commercializzano mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato sia in forma liquida che cristallina preconfezionati.
Tuttavia, l’art. 37 del sopracitato regolamento, prevede l’esenzione dall’obbligo di tenuta dei registri per prodotti vitivinicoli messi in vendita in piccoli recipienti, presentati in conformità dell’art. 25, lett. b), punto i) (minore o uguale a 5 litri). La deroga può essere applicata da parte dello Stato Membro.
2) Indicazioni da riportare sul documento di accompagnamento: per i prodotti vitivinicoli sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati, l’Allegato VI parte B, punto 1.3, lett. d) prevede che nel documento di accompagnamento sia riportata l’indicazione del tenore di zucchero per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati espressa in grammi/litro o grammi/kg di zuccheri totali. Per i prodotti sfusi non fermentati è altresì obbligatorio riporta- re, come indicato nella parte C del medesimo Allegato, l’indice rifrattometrico (alcool potenziale) o la massa volumica (grammi/cm3).
Si ritiene, pertanto, che nel caso del mosto concentrato rettificato in forma solida, le indicazioni richieste nella parte B, punto 1.3, lett. d) dell’Allegato VI vanno espresse nella forma grammi/kg, mentre quelle relative alla parte C possano utilizzare il parametro dell’indice rifrattometrico.
3) Esonero dall’emissione del documento di accompagnamento: l’art. 25 del Reg. n. 436/09 prevede alla lettera b) speci- fiche deroghe per i prodotti in recipienti con volume nominale inferiore o pari a 60 litri. Nel caso dei mosti di uve concen- trati rettificati o non rettificati, la deroga prevista è quella riportata al punto i) della medesima lettera, ossia per prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri per una quantità massima di 5 litri.
La medesima deroga di trasporto per il mosto concentrato rettificato liquido è applicabile al mosto concentrato solido, alle stesse condizioni. In tal caso la quantità di riferimento è di 5 kg. Per quantità al di sopra dei 5 kg, il prodotto sarà accompagnato da un documento vitivinicolo validato, ai sensi del D.m. n. 7490 del 2 luglio 2013.
4) Utilizzo del mosto concentrato rettificato solido nelle operazioni di arricchimento: al fine di valutare il titolo alcolometrico volumico potenziale, si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi OIV-MA-AS
2-02, come peraltro già indicato da Codesto Dipartimento. Infatti, le tabelle allegate a tale metodo, in particolare quella per i MCR, riportano il contenuto in g/litro e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume, applicando il coefficiente di trasformazione 0,05943.
Si fa presente, altresì, che nelle more della revisione dei regolamenti applicativi del Reg. n.1308/13, sarà cura dello scrivente Ufficio sottoporre alla ratifica della Commissione europea le indicazioni fomite a codesto Dipartimento, in merito ai quesiti in oggetto.