Trasferimento di bottiglie non etichettate.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesta federazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di operare il trasferimento di vini DOP certificati ovvero anche di vini IGp rivendicati contenuti in bottiglie chiuse, ma prive dell’etichettatura e di ogni altro eventuale elemento della presentazione.
In particolare, codesta federazione ha evidenziato l’ipotesi che il predetto trasferimento avvenga nell’ambito di una cessione dall’azienda A, che effettua l’imbottigliamento e la chiusura delle bottiglie, all’azienda B, che procede all’eti-
chettatura ed “abbigliamento” delle bottiglie (con l’apposizione delle etichette, capsule, contrassegni, ecc.) e ne effettua la successiva commercializzazione. Tale cessione verrebbe realizzata nell’ottica di una razionalizzazione economica del ciclo produttivo all’interno di un gruppo o di aziende strutturalmente collegate, posto che A e B facciano parte di uno stesso gruppo proprietario oppure che B sia proprietaria di A.
AI riguardo, esaminata la normativa vigente e, in particolare, l’art. 8, comma 5, del D.m. 19 aprile 2011, questo ispetto - rato ritiene che, sul piano della generalità, non sussistano motivi ostativi alla cessione dei vini in parola contenuti nelle predette bottiglie chiuse, fatta salva, tuttavia, la necessità che, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota n, 28794 del 11 aprile 2014 del dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, siano rispettate le disposizioni più restrittive in materia di apposizione dell’etichetta e del contrassegno di Stato eventualmente previste da taluni disciplinari di produzione.