Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 29-03-2013
Numero provvedimento: 7653
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Chiarimenti in merito all’art. 14, comma 4, del D.lgs n. 61/10.

Alcune strutture di controllo hanno posto un quesito in merito alle operazione di “riclassificazione orizzontale” previste dalla disposizione normativa in oggetto.

Al riguardo, sentito il competente Dipartimento di questo Ministero, si comunica che la “riclassificazione orizzontale” tra DOP - DOP e tra IGP - IGP, è possibile quando:

-              le superfici vitate, rivendicate dal punto di vista produttivo, ricadono nelle zone delimitate delle due DOP o IGP (lett. a, art. 14, comma 4, D.lgs. n. 61/10);

-              il prodotto ha i requisiti prescritti per la denominazione prescelta (lett. b, art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 61/2010);

-          il disposto di cui alla lettera c) dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 61/2010 (...Ia resa massima di produzione di quest’ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza), in concordanza con quanto evidenziato ai due trattini precedenti, è rapportato alla resa effettiva di produzione delle relative superfici vitate.

Pertanto, ai fini della riclassificazione orizzontale, il rispetto della condizione tecnico produttiva “resa massima di produzione” prevista dal disciplinare della DOP o IGP che si intende ottenere dalla riclassificazione, può essere assicurato qualora la resa effettiva (dimostrabile attraverso i documenti ed i controlli di filiera) della superficie vitata per la quale è stata rivendicata la DOP o IGP di provenienza sia uguale o inferiore di quella prevista dal disciplinare della DOP o IGP ottenuta dalla riclassificazione.