Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 05-03-2014
Numero provvedimento: 15924
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Fermentazione mosto atto a divenire DOC “Montepulciano d’Abruzzo” - Interpretazione art. 5 del disciplinare di produzione relativo alle pratiche enologiche consentite.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Organismo di controllo ha posto il quesito sull’argomento in oggetto.

Al riguardo, nel ribadire quanto già comunicato sul piano della generalità con la nota n. 683 del 18 gennaio 2013, in merito all’interpretazione dell’art. 9 della L. n. 82/06, indirizzata al Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, richiamata da codesto Organismo nella nota in riferimento, lo scrivente comunica che quanto comunicato con la predetta nota è da ritenersi particolarmente valido per l’elaborazione delle produzioni DOP e IGP.

Pertanto, per quanto concerne la disciplina produttiva dei vini DOP, gli specifici quesiti formulati da codesto Organismo (intesi a chiarire se talune specifiche disposizioni del disciplinare in questione possano consentire il “processo enologico” e la pratica enologica di cui trattasi) sono da ritenere assorbiti dalla citata ministeriale.

Tuttavia, sul piano della generalità, è utile rammentare che:

–             ai sensi dell’articolo 80, par. I, terzo comma, del vigente Reg. n. 1308/13, “le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti. “;

–             a conferma che il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni di cui all’art. 9, comma 1 e 4, della L. n. 82/06, da stabilirsi annualmente a cura delle competenti Regioni e Province autonome, è strettamente connesso alle produzioni della relativa vendemmia, si evidenzia che l’adozione del provvedimento di cui al comma 2 dello stesso art. 9, relativo all’autorizzazione annuale dell’ arricchimento è strettamente riferito alle produzioni vitivinicole derivanti dalla relativa vendemmia. In particolare si sottolinea che la vigente norma comunitaria di base (Reg. n. 1308/13, AlI. VIII, Sezione D, punto n. 6, laddove prevede che gli arricchimenti (esclusi quelli fatti con la concentrazione a freddo) possono essere effettuati, nella zona viticola C, entro il 1° gennaio, unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tale data.

                Riguardo poi alle produzioni DOP e IGP, si rammenta che l’articolo 83, par. 2, del vigente Reg. n. 1308/13, prevede che: “Gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta...”.

In tal senso, per la fattispecie considerata, se pure l’art. 5 del disciplinare di produzione della DOP in questione non presenta disposizioni limitative rispetto all’uso delle pratiche enologiche autorizzate nell’UE, si evidenzia che, oltre al divieto di cui al citato disposto di legge (Art. 9 della L. 82/06), è l’intera articolazione del disciplinare che impedisce il processo di elaborazione e la connessa pratica di cui trattasi, in particolare l’art. 9 del disciplinare relativo al legame con l’ambiente, laddove, nell’ambito dei “fattori umani rilevanti per il legame”, è sancito che le “Pratiche relative all ‘elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto ossia per i vini da bere giovani (entro uno - due anni) oppure da medio-lungo invecchiamento...”.

Da ultimo si osserva che la pratica di elaborazione di cui trattasi, qualora attuata per tipologie di prodotto DOP per le quali è obbligatoria in etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, si porrebbe in netto contrasto con le vigenti norme di etichettatura, in quanto tale da generare confusione nello spirito del consumatore circa l’individuazione delle caratteristiche del prodotto in relazione all’annata.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, si richiama la particolare attenzione di codesti Organismi ed Enti per una puntuale applicazione della richiamata normativa comunitaria e nazionale del settore vitivinicolo, con particolare riguardo alle produzioni DOP e IGP.