Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 21-03-2014
Numero provvedimento: 21194
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino a DOC “Trebbiano d’Abruzzo” – Quesito.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Organismo di controllo ha posto il quesito sull’argomento in oggetto.

Al riguardo, nel concordare con le esemplificazioni tecnico-giuridiche formulate da codesto Ispettorato, in particolare in merito alle previsioni di cui all’articolo 9 del disciplinare di produzione in questione, lo scrivente comunica che, sia per la fattispecie in esame, sia sul piano della generalità; sono da ritenere valide le analoghe indicazioni fornite con la nota n. 15924 del 5 marzo 2014, indirizzata a codesto Organismo di controllo e per conoscenza anche a codesto Ispettorato, relativa all’interpretazione dell’art. 5 del disciplinare della DOC “Montepulciano d’Abruzzo”.

In particolare, nel merito dello specifico quesito, si comunica che la pratica enologica, in questione (utilizzo mosto precedentemente mutizzato con solfiti e successivamente desolforato) risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 9 del disciplinare (legame con l’ambiente), lett, a), lett. b) e let. c), in quanto trattasi di pratica alquanto devastante e pregiudizievole al mantenimento dello specifico e distintivo livello qualitativo sancito nelle citate disposizioni del disciplinare.

Pertanto, la predetta pratica enologica non può essere Applicata nella produzione del vino DOP in questione, né per l’elaborazione di altri vini DOP, nonché per l’elaborazione dei vini IGP, in quanto anche tali produzioni, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, per “definizione” devono rispondere al requisito di qualità e tipicità legata all’origine geografica. Inoltre anche negli specifici disciplinari IGP è evidenziato il legame con l’ambiente, in merito alle citate caratteristiche qualitative, e in ogni caso devono essere descritte le caratteristiche organolettiche delle tipologie disciplinate.

Per quanto riguarda gli eventuali ulteriori utilizzi del mosto mutizzato con solfiti, si è dell’avviso che lo stesso possa essere legittimamente destinato alla preparazione di mosti concentrati e concentrati rettificati, a loro volta utilizzabili per l’aumento del titolo alcolometrico volumico oppure per la dolcificazione del vino a denominazione d’origine in oggetto, in conformità con le disposizioni dell’art. 5 del relativo disciplinare.