Indicazione in etichetta delle sigle DOCG, DOC e IGT.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione, con riferimento all’argomento in oggetto, ha posto il quesito in merito alla correttezza dell’uso in etichettatura delle sole sigle in oggetto, corrispondenti alle menzioni specifiche tradizionali italiane (“denominazione di origine controllata e garantita”, “denominazione di origine controllata” e “indicazione geografica tipica”).
AI riguardo, considerato che le menzioni tradizionali in questione:
- ai sensi dell’art, 3, comma 4, del D.lgs. n. 61/10, “anche con le relative sigle DOCG, DOC e IGT, possono essere indicate in etichettatura...”;
- sono riconosciute e definite anche in sigla nell’ambito del registro comunitario “E-Bacchus”, ai sensi dell’ art. 40 del Reg. n. 607/09, si comunica che le citate menzioni tradizionali italiane (che peraltro ai sensi dell’art, 119, par. 3, lett. a, del Reg. n. 1308/13 possono sostituire la corrispondente espressione comunitaria “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”), possono figurare in etichetta con la sola sigla DOCG o DOC o IGT oppure D.O.C.G. o D.O.C. o I.G.T.. Quanto sopra precisato fa comunque salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOP o IGP.