Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 04-12-2013
Numero provvedimento: 63275
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto 11 novembre 2011 - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. Chiarimenti in merito al disposto di cui all’art. 3, comma 1, relativo all’individuazione del momento in cui effettuare il prelievo dei campioni per le partite di vino DOP sottoposte ad un periodo obbligatorio di invecchiamento o affinamento obbligatorio, con esclusione dei vini spumanti elaborati in bottiglia.

Si riscontra la nota sopra indicata relativa all’argomento in oggetto, con la quale codesto Consorzio, facendo seguito ai chiarimenti fomiti da questo Ministero alla Federdoc Toscana con la nota n. 2457 dell’8 febbraio 2012, ha chiesto un ulteriore chiarimento in merito al disposto di cui all’art. 3, comma 1, del D.m. 11 novembre 2011, relativo all’individuazione del momento in cui effettuare il prelievo dei campioni per le partite di vino DOP sottoposte ad un periodo obbligatorio di invecchiamento o affinamento (ovvero per la generalità dei vini DOP rossi, nonché per altre particolari tipologie di vini DOP sottoposte ad invecchiamento o affinamento, con esclusione dei vini spumanti DOP elaborati in bottiglia).

In particolare, in merito a quanto precisato nel periodo conclusivo della citata nota ministeriale n. 2457, che recita: “... fatte comunque salve le eventuali disposizioni più restritive previste dagli specifici disciplinari ed i periodi di validità della certificazione nei termini previsti all’articolo 1, comma 3, del citato D.m. 11 novembre 2011, comunica che per le partite di vino in questione, con l’esclusione delle partite di vini spumanti elaborati in bottiglia, la richiesta di prelievo del campione ed il conseguente rilascio della certificazione possono essere effettuati prima dell’imbottigliamento delle stesse partite.”, codesto Consorzio ha chiesto a questo Ministero di voler chiarire se l’espletamento delle predette operazioni prima dell’imbottigliamento sia da intendere riferito anche antecedentemente alla scadenza dei termini di invecchiamento ed affinamento obbligatori delle relative partite.

AI riguardo, nel ribadire il contenuto della citata nota ministeriale n. 2457 dell’8 febbraio 2012, si comunica che l’espletamento delle richiamate operazioni di prelievo del campione e la conseguente certificazione possono avvenire prima dell’imbottigliamento, ovvero anche antecedentemente alla scadenza dei terrnini di invecchiamento ed affinamento obbligatori previsti dai relativi disciplinari. È comunque fatto salvo il principio per il quale le stesse partite devono essere immesse al consumo non prima dei termini previsti dagli stessi disciplinari.