Reg, n, 606/09, AlI. II, Sezione C - Richiesta chiarimenti in merito alla durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione d’origine protetta.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Associazione ha chiesto dei chiarimenti in ordine ali’ argomento in oggetto,
Al riguardo, acquisito il concorde avviso del Dipartimento del’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nel condividere le argomentazioni sostenute da codesta Associazione, si comunica che, sul piano della generalità, fatte salve le disposizioni più restrittive eventualmente previste nei singoli disciplinari, per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a DOP, per i motivi connessi alla particolare tecnologia impiegata per l’elaborazione dei vini medesimi, la disciplina che riguarda la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità aromatici a DOP è contenuta nel paragrafo 9, lettera g) dell’ Allegato II, Sezione C, del Reg, n, 606/09,
Ne consegue che la durata del periodo di elaborazione deve ritenersi complessivamente fissata in almeno 30 giorni, ivi compreso, se del caso, il periodo di affinamento in bottiglia,