Richiesta di provvedimento urgente al fine di regolamentare quanto disposto dalla Determina della Regione Piemonte del 06.09.2013 a fronte della nota Ministeriale dell’I.C.Q.R.F. n.11691 del 02.08.2013 riguardante uguali chiarimenti applicazione punto 3 dell’art. 7 D.m. 13 agosto 2012 elaborazione di vini spumanti al di fuori del territorio della IGP Puglia - varietà Moscato e Malvasia.
Si riscontra la nota sopra indicata relativa all’oggetto, con la quale codesta Associazione, nel trasmettere la determinazione della Regione Piemonte n. 770 del 6.9.2013, ha chiesto l’intervento di questo Ministero al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di tale determina, in merito alla commercializzazione delle uve Moscato, nonché di taluni prodotti vitivinicoli ottenuti dalle stesse uve, in particolare derivanti dai superi di produzione delle uve destinate a produrre le tipologie di vini “Asti” e “Moscato d’Asti” DOCG, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione; ciò in coerenza alle determinazioni dì cui alla ministeriale dell’ICQRF n. 11691 del 2.8.2013 indirizzata a codesta Associazione medesima.
Al riguardo, sentito per quanto di competenza l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, si fa presente quanto segue.
Si premette che l’adozione della citata determinazione della Regione Piemonte risulta conforme alle disposizioni previste dal disciplinare di produzione della DOCG dei vini “Asti”, così come consolidato con il D.m. 30.11.2011 e da ultimo modificato con il D.m. 16.05.2012, segnatamente per quanto concerne l’adozione delle disposizioni in applicazione dell’ art. 5, comma 5, dello stesso disciplinare.
Tuttavia, è risultato che nel dispositivo della citata determinazione, nell’ambito dell’elenco dei prodotti di destinazione (derivanti dal supero di resa uva/ha consentito dal disciplinare dei vini DOCG in questione), figurano, tra l’altro, i “mosti di uve parzialmente fermentati da uve aromatiche Moscato”.
Al riguardo, si evidenzia che la dicitura della predetta categoria di prodotto risulta non corretta o impropria, in relazione alla definizione dei prodotti vitivinicoli prevista dalla vigente normativa comunitaria (Allegato XI ter del Reg. n. 1234/07), nonché alle norme nazionali applicative di etichettatura (D.m. 13 agosto 2012), e come tale potrebbe generare problemi nei confronti dei produttori circa la corretta modalità di etichettatura del prodotto in questione. Infatti, è di tutta evidenza che i mosti di uve parzialmente fermentati, così come indicati nella citata determinazione, possano essere utilmente destinati, in base alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.m. 13 agosto 2012, all’esclusiva elaborazione di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico senza DOP o IGP recanti l’indicazione della varietà Moscato, posto che l’uso di tale vitigno è vietato per le altre categorie di prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
In tal senso, codesta Regione è invitata ad apportare l’apposita rettifica alla citata determinazione n. 770 del 06.09.2013.
Si precisa, da ultimo, che ai fini della tenuta dei registri di cantina nonché della compilazione della documentazione di accompagnamento si applicano le medesime indicazioni fomite dall’ICQRF con nota prot. n. 11691 deI 2.8.2013.