D.m. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni nazionali applicative del Reg. n. 1234/07 e del reg. n. 436/09, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli - Documenti che scortano i prodotti vitivinicoli destinati alI’esportazione, che circolano esclusivamente sul territorio nazionale fino alla dogana di uscita italiana.
Si fa riferimento alla circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013, con la quale sono state fomite le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nella normativa europea e nel decreto ministeriale richiamati in oggetto.
Al riguardo, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte delle associazioni ed organizzazioni di categoria anche a seguito di tal une difficoltà lamentate dai propri associati nell’applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per quanto concerne il trasporto di prodotti vitivinicoli a destinazione di un Paese terzo, circolanti esclusivamente sul territorio nazionale e spediti da dogana italiana.
In proposito si fa presente che a pagina 7 dell’ allegato 3 della circolare in riferimento, era stato precisato che per l’esportazione devono essere utilizzati i documenti e-AD e MVV (illustrazione del prospetto n.2) e che per il trasporto di prodotti vitivinicoli destinati a Paesi terzi con partenza da dogana nazionale, non potevano essere utilizzati i documenti già istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 768/94 e del decreto direttoriale 14 aprile 1999 (illustrazione del prospetto n. 3).
In relazione a quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Dogane, anche appositamente interpellata da questo Ispettorato, ha tra l’altro rappresentato che:
• “per il trasferimento di vino destinato a lasciare il territorio del! ‘Unione europea da un Ufficio doganale di uscita dello Stato, con tragitto interamente svolto sul territorio del nostro Paese, permane l’applicazione della disciplina propria della circolazione nazionale del medesimo prodotto, la quale non impone l’emissione dell’e-AD”;
• nei predetti casi, qualora il contribuente faccia ricorso all’utilizzo dell’e-AD, “va considerato che ciò costituirebbe un’implicita rinuncia da parte del contribuente ad avvalersi di una norma regolamentare di semplificazione fiscale e, come tale, non sembra possa essere impedita garantendo in ogni caso l’iniziativa assunta, volontariamente, dallo stesso soggetto l’esigenza di vigilanza fiscale”;
• con riferimento all’illustrazione del prospetto n. 3 riportata nell’appendice al quadro sinottico della richiamata circolare “andrebbe valutata l’opportunità di sopprimere, nel secondo periodo, il contenuto della parentesi (pertanto questi documenti ... . .. partenza da dogana italiana), che sembra porsi in contraddizione con quanto sopra esposto”;
Ciò premesso, visto l’articolo 24, paragrafo 5 del reg. n. 436/09, come modificato dal reg. n. 314/12, tenuto conto di
quanto rappresentato dall’Agenzia delle Dogane e dei principi generali di semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, nei trasporti di prodotti vitivinicoli a destinazione di un Paese terzo, circolanti esclusivamente sul territorio nazionale e spediti da dogana italiana, possono essere comunque utilizzati i documenti elencati nei richiamati prospetti n. 2 e n. 3, in conformità dei casi e dei modi di emissione ivi indicati.
Per quanto sopra, nella predetta circolare n.11289, a pagina 7 dell’allegato n. 3 - Appendice al quadro sinottico - PROSPETTO 3 - circolazione nazionale (esclusi i casi elencati ai prospetti nn. 4 e 5) il testo: “... (pertanto, questi documenti non possono essere utilizzati nemmeno nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana) ...” deve intendersi sostituito con il seguente: “ ... (pertanto, questi documenti possono essere utilizzati anche nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione con partenza da dogana italiana) ...”.
Resta inteso che nel caso di esportazione di un prodotto vitivinicolo (o a destinazione di uno dei territori di cui all’articolo 5, par. 2 e 3 della Dir. n. 118/08) da una dogana situata nel territorio dell’DE, diversa da dogana italiana, dovranno essere utilizzati esclusivamente i documenti di cui al prospetto n. 2, in conformità dei casi e dei modi di emissione ivi previsti.