Decreto 23 dicembre 2009, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento n. 1234/07 del Consiglio e del regolamento applicativo n. 607/09 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 15, comma 2, in merito all’indicazione dei vitigni per talune tipologie di vini DOP e IGP (“bianco”, “rosso”, “rosato” ed altre).
Con riferimento all’argomento in oggetto sono pervenuti da parte di alcune componenti della filiera vitivinicola nazionale, anche in sede di Comitato nazionale vini DO e IGT, alcuni quesiti in merito all’applicazione del disposto di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto 23 dicembre 2009, per quanto concerne l’indicazione in etichetta del nome delle varietà di vite per le tipologie dei vini DOP e IGP facenti riferimento al colore “bianco”, “rosso” e “rosato”, nonché per altre tipologie non espressamente qualificate con il nome di uno o più vitigni (all’articolo 1 e/o 2 dei relativi disciplinari).
Al riguardo, al fine di corrispondere alle esigenze della filiera produttiva e degli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed ai controlli nel settore, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.
Si premette che l’indicazione in etichetta del nome del vitigno o dei vitigni che concorrono alla produzione delle tipologie di vini DOP o IGP in questione, nell’ambito della descrizione delle informazioni veritiere e documentabili rivolte al consumatore, relative alle condizioni tecnico-produttive del vino, costituisce una prassi operativa consolidata per molti produttori, che in tale contesto di etichettatura riportavano in caratteri minimizzati il nome del vitigno o dei vitigni descritti all’articolo 2 del relativo disciplinare (disciplina della base ampelografica dei vigneti da cui derivano le uve).
Pertanto, fatte salve le eventuali misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, anche detta modalità di designazione del nome dei vitigni, è stata disciplinata nell’ambito dell’articolo 15, comma 2, del citato DM 23 dicembre 2009, rientrando l’indicazione in questione tra quelle veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP. In particolare, con il predetto disposto sono state dettate le condizioni di etichettatura al fine di evitare ogni possibile rischio di confusione nei riguardi dei consumatori, che ad ogni buon fine si trascrivono:
“Limitatamente all’etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:
– non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all’intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;
– siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
– devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.”.
Inoltre, considerato che l’indicazione complementare del vitigno o dei vitigni in etichettatura rientra tra quelle specificatamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, in particolare dall’articolo 62 del Reg. n. 607/2009, anche per la fattispecie di etichettatura in questione, in aggiunta alle condizioni sopra richiamate, sono da osservare le disposizioni di cui al predetto disposto comunitario, il quale prevede, tra l’altro, che per l’indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l’85% dal corrispondente vitigno e che per l’indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente di percentuale.