Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 02-08-2013
Numero provvedimento: 11691
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Chiarimenti applicazione punto 3 dell’art. 7 del D.m 13 agosto 2012 - elaborazione di vini spumanti al di fuori del territorio di produzione della IGP Puglia - varietà Moscato o Malvasia.

Si fa riferimento alla nota dell’11 luglio u.s. con la quale codesta Associazione ha chiesto chiarimenti circa le modalità di compilazione del documento di accompagnamento viti vinicolo nel caso di vendita o di trasferimento al di fuori dalla zona di produzione dei prodotti atti a dare vino IGP Puglia Moscato o Malvasia, destinati alla spumantizzazione.

Al riguardo, si fornisce il seguente parere, condiviso con l’Ufficio PQA IV che legge per conoscenza.

Ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.lgs. 61/10 il trasferimento fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.

Inoltre, l’art. 7 comma 3 del decreto 13 agosto 2012 consente il richiamo in etichetta ai vitigni Moscato e Malvasia (sinonimi elencati nell’allegato 3 del medesimo decreto) nella produzione di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

Per quanto sopra, si ritiene che i prodotti a monte del vino a IGP Puglia con l’indicazione della varietà Moscato o Malva-sia, destinati al di fuori dalla zona di produzione per l’elaborazione di vini spumanti senza DOP/IGP con l’indicazione della precitate varietà, possono essere trasferiti con documenti recanti la seguente designazione: “mosto / mosto parzialmente fermentato atto a dare vini Spumanti senza DOP/IGP con l’indicazione della varietà...” seguito dalla corrispondente varietà Moscato o Malvasia. Inoltre, si precisa che, preliminarmente alla registrazione del documento di accompagnamento, sul registro di carico e scarico si dovrà procedere alla “dequalificazione” del prodotto, annotandolo su un apposito conto intestato con la medesima designazione riportata sul documento.