Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-06-2013
Numero provvedimento: 19381
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

 Disposizioni integrative alla circolare n. 16206 del 5 giugno 2013.

Con riferimento all’argomento in oggetto, sono pervenute da parte di alcune Organizzazioni di produttori vitivinicoli richieste di chiarimento in merito ai termini d’applicazione delle disposizioni impartite con la circolare della scrivente n. 16206 del 5 giugno 2013, al fine di tener conto delle esigenze di taluni produttori che hanno stipulato regolare contratto d’acquisto di partite o frazioni di partita di vini IGP “pronti per il consumo”, per le quali sussiste l’interesse di procedere all’operazione di assemblaggio al di fuori zona di produzione. AI riguardo:

– al fine di non arrecare pregiudizio ai produttori vitivinicoli interessati, che, nelle more della definizione della questione e in base alla nota ministeriale n. 3794 dell’11 marzo 2013, in attesa di conoscere il relativo parere della Commissione UE, hanno posto in essere gli strumenti amministrativi ed operativi per effettuare le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP di cui trattasi;

–  fatto salvo quanto comunicato sull’argomento dalla Commissione UE con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013;

–  analogamente a quanto disposto con la circolare dello scrivente n. 2050 del 23 ottobre 2012, in merito all’applicazione della deroga per l’elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per i vini IGP; lo scrivente comunica che, ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 16206 del 5 giugno 2013, limitatamente all’espletamento delle operazioni di assemblaggio in questione delle partite o frazioni di partita di vini IGP “pronti per il consumo”, provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, per le quali alla data del 5 giugno scorso le Ditte interessate avevano stipulato appositi contratti di acquisto, le stesse Ditte possono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui alla circolare della scrivente n. 3974 dell’11 marzo 2013, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

Infine, riguardo alla richiesta di chiarimento relativa all’espletamento della dolcificazione per i vini IGP, considerato che: – la normativa comunitaria (allegato l D, del Reg. n. 606/09) per la pratica in questione non prescrive particolari condizioni restrittive per i vini IGP, ma soltanto per i vini DOP;

–  il punto 4 del citato allegato I D del Reg. n. 606/09, prevede che “la dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso”;

– la normativa comunitaria prevede, in modo unitario per i vini DOP e IGP, che la loro produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata e, in particolare, il Reg. n. 607/09, art. 6, oltre a stabilire le condizioni per le eventuali deroghe a detto principio, stabilisce al par. I che “... per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione.”, lo scrivente ritiene che, fatte comunque salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, la stessa pratica può essere effettuata anche al di fuori della zona di vinificazione delimitata (ivi comprese le eventuali deroghe), prevista in genere dall’ art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente alla fase di commercio all’ingrosso delle relative partite di vino IGP, per le quali è stato concluso il processo di elaborazione nell’ambito della citata zona di vinificazione (conformemente all’art. 6, par. I, del Reg. n. 607/09), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.