Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP “pronti per il consumo” al di fuori zona di produzione. Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del 25 luglio 2012 e n. 372 dell’11 gennaio 2013.
Con riferimento all’argomento in oggetto, facendo seguito alla circolare della scrivente n. 3974 dell’11 marzo 2013 e sciogliendo la riserva in essa contenuta, si comunica che la Commissione U.E. con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, che si allega in copia, ha comunicato che, relativamente al luogo in cui effettuare la pratica dell’assemblaggio delle partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP, la specifica vigente normativa europea deve essere interpretata in modo restrittivo, “in considerazione del fatto che l’assemblaggio di diversi vini (Ndr) finiti, finalizzato all’elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell’IGP in questione”.
Pertanto, alla luce di tale parere della Commissione U.E., lo scrivente comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, sono da ritenere superate le disposizioni transitorie diramate con la citata circolare n. 3974 dell’11 marzo 2013 e, conseguentemente - conformemente alle disposizioni di cui al reg. n. 1234/07, art. 118 ter, par. 1, lett. b), punti ii) e iii) e di cui all’art. 6, par. 1, del reg. n. 607/09 - le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita in questione devono essere effettuate nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.
Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, sia per l’assemblaggio delle frazioni di partita di “vini finiti” derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l’assemblaggio di partite di tipologie diverse di “vini finiti” della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP.
Infine, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il D.m. 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, è fatto salvo l’assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.