Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 23-04-2013
Numero provvedimento: 7188
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Richiesta chiarimenti sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle pratiche enologiche.

In riscontro alla nota sopra indicata, con la quale codesta Associazione ha posto n. 2 quesiti in merito all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia sulle pratiche enologiche, con particolare riguardo alle produzioni DOP e IGP, si forniscono di seguito i relativi chiarimenti.

1  Reg. n. 606/09, allegato II, acidificazione  della   cuvée. 

Si concorda con l’avviso espresso da codesta Associazione, in particolare sulla possibilità di effettuare, conformemente   alla  disposizione   di cui   al punto   8  dell’allegato in  questione,   l’acidificazione  della   cuvée   dei   vini  spumanti DOP e IGP anche al di fuori della zona di produzione delimitata, a condizione che le Ditte interessate siano state autorizzate ad effettuare l’elaborazione (spumantizzazione) negli stabilimenti ubicati fuori zona, conformemente alle disposizioni  derogatorie degli   specifici disciplinari (così   come peraltro disciplinato  sul  piano della   generalità dall’art. 6, par. 4, del Reg. n. 607/09).

2. Reg. n. 606/09, allegato I   D, dolcificazione dei  vini.   

Per  la prima parte  di tale quesito, relativa al modo di intendere i  quantitativi  di prodotto  impiegati  per  la dolcificazione di vini DOP o IGP (fermi o frizzanti) rispetto ai quantitativi delle partite di base, si ribadisce quanto già comunicato con la lettera circolare n. 3793 del 16 novembre 2012. In particolare, si precisa che, considerato che:

- la normativa comunitaria (Reg.  n. 607/09, art.  61 e  62), ai fini  dell’indicazione in etichetta  dell’annata  di produzione delle uve e della varietà di vite, prevede, tra l’altro, sul piano della generalità per tutte le categorie di prodotto, che dalla quota minima  dell’85% delle   relative partite  siano  esclusi   i quantitativi di prodotti usati  nella   dolcificazione;  

-   l’art.   10 del  D.lgs.  n. 61/10,   ai  fini  dell’utilizzo  di analoghi  prodotti per  la presa di spuma  dei  vini  frizzanti e  spumanti,  prevede   che, fatte   salve  le misure  più  restrittive degli   specifici  disciplinari,  l’aggiunta dei  prodotti in questione è  da ritenere aumentativa della partita di base, si comunica che, sul   piano della   generalità e  comunque   fatte   salve  le disposizioni più  restrittive stabilite  dagli  specifici  disciplinari   di produzione, i quantitativi di prodotti  utilizzati per  la dolcificazione delle   partite  di vini  DOP e  IGP, nel  rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, debbano intendersi aumentativi della relativa partita di base e, pertanto, le medesime aggiunte non comportano la sostituzione di un corrispondente volume della partita base.

Riguardo alla seconda parte del quesito, si ritiene che, limitatamente ai vini IGP, considerato che:

-  la normativa comunitaria (allegato ID, del Reg. n. 606/09) per la pratica in questione non prescrive particolari condizioni restrittive per  i vini  IGP;

-   il punto 4 del citato allegato I D del Reg. n. 606/09, prevede che “la dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso”, lo  scrivente  ritiene  che, fatte  comunque   salve  eventuali disposizioni più  restrittive stabilite  dagli  specifici  disciplinari   di produzione, la stessa   pratica  può essere  effettuata  anche   al  di fuori   della   zona   di vinificazione   delimitata (ivi   comprese le eventuali deroghe), prevista in genere dall’art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente nella fase di commercio  all’ingrosso  delle   relative partite  di vino,   per  le quali   è  stato   concluso  il   processo  di elaborazione  nell’ambito  della   citata  zona   di vinificazione.