Richiesta chiarimenti sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle pratiche enologiche.
In riscontro alla nota sopra indicata, con la quale codesta Associazione ha posto n. 2 quesiti in merito all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia sulle pratiche enologiche, con particolare riguardo alle produzioni DOP e IGP, si forniscono di seguito i relativi chiarimenti.
1 Reg. n. 606/09, allegato II, acidificazione della cuvée.
Si concorda con l’avviso espresso da codesta Associazione, in particolare sulla possibilità di effettuare, conformemente alla disposizione di cui al punto 8 dell’allegato in questione, l’acidificazione della cuvée dei vini spumanti DOP e IGP anche al di fuori della zona di produzione delimitata, a condizione che le Ditte interessate siano state autorizzate ad effettuare l’elaborazione (spumantizzazione) negli stabilimenti ubicati fuori zona, conformemente alle disposizioni derogatorie degli specifici disciplinari (così come peraltro disciplinato sul piano della generalità dall’art. 6, par. 4, del Reg. n. 607/09).
2. Reg. n. 606/09, allegato I D, dolcificazione dei vini.
Per la prima parte di tale quesito, relativa al modo di intendere i quantitativi di prodotto impiegati per la dolcificazione di vini DOP o IGP (fermi o frizzanti) rispetto ai quantitativi delle partite di base, si ribadisce quanto già comunicato con la lettera circolare n. 3793 del 16 novembre 2012. In particolare, si precisa che, considerato che:
- la normativa comunitaria (Reg. n. 607/09, art. 61 e 62), ai fini dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve e della varietà di vite, prevede, tra l’altro, sul piano della generalità per tutte le categorie di prodotto, che dalla quota minima dell’85% delle relative partite siano esclusi i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione;
- l’art. 10 del D.lgs. n. 61/10, ai fini dell’utilizzo di analoghi prodotti per la presa di spuma dei vini frizzanti e spumanti, prevede che, fatte salve le misure più restrittive degli specifici disciplinari, l’aggiunta dei prodotti in questione è da ritenere aumentativa della partita di base, si comunica che, sul piano della generalità e comunque fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, i quantitativi di prodotti utilizzati per la dolcificazione delle partite di vini DOP e IGP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, debbano intendersi aumentativi della relativa partita di base e, pertanto, le medesime aggiunte non comportano la sostituzione di un corrispondente volume della partita base.
Riguardo alla seconda parte del quesito, si ritiene che, limitatamente ai vini IGP, considerato che:
- la normativa comunitaria (allegato ID, del Reg. n. 606/09) per la pratica in questione non prescrive particolari condizioni restrittive per i vini IGP;
- il punto 4 del citato allegato I D del Reg. n. 606/09, prevede che “la dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso”, lo scrivente ritiene che, fatte comunque salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, la stessa pratica può essere effettuata anche al di fuori della zona di vinificazione delimitata (ivi comprese le eventuali deroghe), prevista in genere dall’art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente nella fase di commercio all’ingrosso delle relative partite di vino, per le quali è stato concluso il processo di elaborazione nell’ambito della citata zona di vinificazione.