Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 06-03-2013
Numero provvedimento: 5385
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 11/11/2011. Chiarimenti inerenti le analisi chimico-fisiche per la certificazione dei vini DOP.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 24/13/C del 14 febbraio 2013 di codesto Organismo di controllo, con la quale è stato chiesto, al fine del rilascio del giudizio di idoneità di una partita di vino destinato a DO, come considerare le tolleranze di incertezza qualora il dato analitico fornito sia inferiore o superiore al limite previsto dal disciplinare di produzione. Al riguardo, premesso che nessuna tolleranza, in più o in meno, può essere applicata rispetto al valore analitico previsto dalla normativa vigente, per esprimere un giudizio definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova occorre considerare esclusivamente l’incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura), deve essere associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova.

Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio dovrà considerarsi conforme al disciplinare di produzione se rientra nell’intervallo dell’incertezza di misura ovvero nell’ampiezza del campo dei valori indicati nel rapporto di prova.

A titolo di esempio, qualora un determinato parametro debba essere non inferiore a 5 g/I ed il valore dell’incertezza di misura è + o - 0.2, un valore rilevato di 4,8 gli dovrà essere considerato conforme così come nell’ipotesi in cui un parametro debba essere non superiore a 10 g/l con un valore dell’incertezza di misura di + o - 0.4, un valore rilevato di 10,4 g/I dovrà essere considerato conforme.