Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nessuno
Data provvedimento: 02-02-2011
Tipo gazzetta: Nessuna

Quesito. (Uso dicitura Piemonte).

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto l’avviso di questa Amministrazione centrale in ordine al quesito proposto circa l’utilizzo della dicitura “Piemonte”, nell’indirizzo di un imbottigliatore avente sede nella regione medesima ovvero nell’etichettatura dei relativi vini a denominazione d’origine Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba, Asti e Moscato d’Asti, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe, Nebbiolo d’Alba, Piemonte. Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 1, lettera f) del Reg. n. 607/09, per indirizzo dell’imbottigliatore (indicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 118-sexvicies, paragrafo 1, lettera e), del Reg. n. 1234/07) si deve intendere, tassativamente, il nome del Comune e dello Stato membro ove si trova la sede sociale dell’imbottigliatore stesso.

Si condivide, altresì, quanto rappresentato da codesto Ufficio in ordine all’applicazione dell’art. 15, comma 2, del D.m. 23 dicembre 2009 e alla conseguente impossibilità di utilizzare la dicitura in questione nell’etichettatura dei vini sopra menzionati, in quanto dicitura atta ad ingenerare confusione circa la denominazione del prodotto.

Si aggiunge, tuttavia, che potrebbe costituire eccezione l’uso della citata dicitura nei vini a denominazione d’origine controllata “Piemonte”. Per questi ultimi vini, infatti, a patto che la dicitura in questione sia riportata in conformità delle disposizioni di cui al già citato art. 15, comma 2, del D.m. 23 dicembre 2009 (quindi, tra l’altro, nettamente separata dalla denominazione di vendita e dall’indirizzo dell’imbottigliatore), Si è dell’avviso che la stessa possa essere utilizzata, mancando la possibilità di ingenerare confusione rispetto alla pari denominazione d’origine controllata.