Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
Alle Organizzazioni di categoria
professionali operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI
Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI
Al Dipartimento dell 'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SEDE
Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell 'Unione europea Ufficio PIUE VIII
SEDE
Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE
OGGETTO: Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo" al di fuori zona di produzione. Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del 25 luglio 2012 e n. 372 dell'Il gennaio 2013.
Con riferimento all'argomento in oggetto, facendo seguito alla circolare della scrivente n. 3974 dell'Il marzo 2013 e sciogliendo la riserva in essa contenuta, si comunica che la Commissione U.E. con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, che si allega in copia, ha comunicato che, relativamente al luogo in cui effettuare la pratica dell' assemblaggio delle partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP, la specifica vigente normativa europea deve essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del fatto che I 'assemblaggio di diversi finiti, finalizzato all 'elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione.
Pertanto, alla luce di tale parere della Commissione U.E., lo scrivente comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, sono da ritenere superate le disposizioni transitorie diramate con la citata circolare n. 3974 dell' I l marzo 2013 e, conseguentemente conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1234 2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), punti ii) e iii) e di cui all'art. 6, par. l, del Reg. CE n. 607/2009 - le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita in questione devono essere effettuate nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.
Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, sia per l'assemblaggio delle frazioni di partita di "vini finiti" derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15% ) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l'assemblaggio di partite di tipologie diverse di "vini finiti" della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP.
Infine, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il DM 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, è fatto salvo l'assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano V -ari