Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Registri
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 13-07-1994
Numero provvedimento: 16654
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Registri di carico e scarico di cui al reg. n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo – Denuncia di giacenza prodotti vitivinicoli di cui al reg. n. 3929/87, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo.

Si fa riferimerimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Confederazione ha chiesto se, per i titolari di depositi in conto terzi di prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, sussistano gli obblighi relativi alla:

1)    tenuta dei registri di cui all’art. 11 del citato reg. n. 2238/93;

2)    presentazione della denuncia di giacenza di cui all’art . 4 del citato reg. n. 3929/87.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne il punto 1), i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti chiusi e pronti per l’immissione al consumo che sostano, per il tempo necessario allo smistamento, nei depositi di un vettore incaricato di consegnarli ai vari acquirenti, sono considerati merce viaggiante scortata dal relativo documento di accompagnamento regolarmente emesso. I depositi di questi soggetti, pertanto, a differenza di quelli che possono essere istituiti dai produttori e dai commercianti per lo stoccaggio di prodotti vitivinicoli anche confezionati, non sono considerati locali di conservazione del vino.

I titolari di depositi in cui sostano prodotti vitivinicoli non sono, per quanto sopra, soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di che trattasi.

Per quanto concerne il punto n. 2), è di tutta evidenza che, a norma dell’art. 4 del citato regolamento n. 3929/87 e del relativo D.m. 10 luglio 1985 di applicazione, i soggetti obbligati alla dichiarazione di giacenza sono i produttori e i commercianti che detengono mosti e/o vini e che la citata normativa non impone ai titolari di depositi in cui sostano prodotti vitivinicoli alcun obbligo relativamente alla dichiarazione in parola.