Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Risoluzione OIV
Data provvedimento: 17-04-2013
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino».

Il D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.u. 19 ottobre 2012, n. 245 – s.o. n. 194), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (G.u. 18 dicembre 2012, n. 294 – s.o. n. 208), ha modificato l’art. 28, comma 3, della legge indicata in oggetto, la cui formulazione oggi vigente si riporta di seguito (in grassetto la modifica apportata dalla citata legge di conversione):

«3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio repressione frodi, o dell’apposito registro vidimato dall’ufficio dell’agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate».

Al riguardo, considerato che la modifica ha sollevato perplessità in ordine alla portata della medesima e tenuto conto che per i commercianti al dettaglio già non sussisteva alcun obbligo relativo alla tenuta del registro (come tra l’altro risulta di tutta evidenza dalla lettura dei commi 1 e 2 del richiamato articolo 28), è stato chiesto il competente parere all’ufficio legislativo al fine di chiarire l’intento del legislatore nell’aver introdotto tale precisazione.

A tal proposito, si riporta di seguito quanto rappresentato dall’ufficio legislativo:

«...La novella dell’art. 28, 3° comma – introdotta dal D.l. 18 ottobre, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – con l’aggiunta della dizione «dei commercianti al dettaglio» appare determinare una specificazione del dato normativo già esistente.

I commercianti al dettaglio, che precedentemente non erano vincolati alla tenuta dei registri de quibus, a maggior ragione risultano non obbligati a tale attività di registrazione in virtù dell’esplicito inserimento della categoria tra i soggetti esclusi a seguito della modificazione dell’art. 28, 3° comma.

Devono considerarsi esclusi dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine gli utilizzatori che siano anche commercianti al dettaglio non solo per il caso che oggetto di vendita sia il prodotto risultante da un processo produttivo nel quale sono state utilizzate le sostanze zuccherine di cui all’art. 28, 1° comma, ma anche per il caso che oggetto della vendita siano le sostanze zuccherine tal quali.

Di contro, non possono ritenersi esclusi dalla tenuta dei registri gli utilizzatori che abbiano sì esercizi di vendita annessi al locale di produzione, ma la cui produzione esorbita i quantitativi destinati alla vendita al dettaglio da parte del medesimo utilizzatore. Appare logico ritenere che la ratio seguita dal legislatore sia stata l’esclusione dall’obbligo di registrazione delle sostanze zuccherine ove sia possibile individuare una corrispondenza quantitativa tra la fase della «produzione» e la fase della «vendita» o «somministrazione».