Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Risoluzione OIV
Data provvedimento: 01-10-2012
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività di verifica prevista a carico dei viticoltori dai piani di controllo dei vini Dop e Igp – Scheda viticoltore.

Si fa riferimento a quesiti formulati da talune di codeste strutture di controllo concernenti, in particolare, le modalità di trattamento delle non conformità riscontrate nel corso delle attività di verifica a carico dei soggetti viticoltori.

In tal senso, si ritiene opportuno fare seguito a quanto già stabilito e chiarito con le note prot. 1403 del 3 novembre 2010, prot. 10556 del 5 maggio 2011 e prot. 18616 del 4 luglio 2012, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, relative alla modalità di trattamento delle risultanze di controllo a carico dei conduttori dei vigneti.

In merito a quanto segnalato si rappresenta che l’articolo 4, comma 6, del D.m. 14 giugno 2012, n. 794, ha assorbito le disposizioni e le interpretazioni fornite dal Ministero nel corso dell’applicazione delle disposizioni di controllo, già stabilite dal D.m. 2 novembre 2010 finora applicabili esclusivamente a carico dei prodotti a denominazione di origine, estendendo tali criteri al trattamento delle non conformità rilevate a seguito dello svolgimento delle attività di verifica a carico delle produzioni ad indicazione geografica.

In particolare sono stati sottoposti a questo Dipartimento i seguenti casi pratici:

–             rivendicazioni effettuate su superfici riscontrate in campo, non rientranti nella zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione;

–             rivendicazioni effettuate su vigneti riscontrati in campo non idonei per caratteristiche tecniche;

–             rivendicazioni effettuate su superfici riscontrate in campo difformi dal disciplinare di produzione per la composizione varietale.

A tal riguardo, si ritiene doveroso premettere che, nello svolgimento delle attività di verifica, codeste strutture di controllo dovranno tenere in considerazione, per ciò che riguarda la valutazione dei requisiti tecnici di idoneità degli impianti, le tolleranze stabilite dall’art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, mentre, per ciò che riguarda la valutazione del requisito di omogenità varietale e di conformità alle disposizioni del disciplinare di produzione, sarà necessario considerare le tolleranze stabilite dall’art. 10, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo.

Ciò posto, al fine di contestare al soggetto viticoltore o, eventualmente, al soggetto che ha utilizzato le uve raccolte dalle superfici non conformi, il giusto livello di non conformità si ritiene opportuno ribadire che, nei casi sopra esposti, dovrà essere emessa una non conformità lieve a carico delle produzioni rivendicabili nella campagna vendemmiale successiva, ed una non conformità grave a carico dei prodotti ottenuti dalle campagne precedenti.

In particolare, come già comunicato con la nota prot. n. 10556 sopra richiamata, si fa riferimento a prodotti ottenuti da uve, raccolte in superfici vitate accertate non conformi, conferite o vendute dai soggetti viticoltori a soggetti terzi od anche vinificate in proprio a seguito di un coacervo con altre uve di produzione aziendale per le quali non sia possibile individuare la singola partita né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabilità a disposizione del soggetto interessato, né fisicamente presso lo stabilimento enologico di vinificazione del viticoltore o presso l’acquirente/destinatario.

Circolare del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Protocollo n. 25276 del 1° ottobre 2012

In tali casi, qualora le produzioni ottenute nella corrente campagna vendemmiale non risultino individuabili, la struttura di controllo autorizzata dovrà provvedere all’emissione di una non conformità lieve, sanabile a seguito della decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari e, pertanto, non certificabile con la Do o Ig.

Per le produzioni, al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l’iter di certificazione previsto dalla vigente disciplina.

Per quanto concerne, invece, le produzioni ottenute dalle precedenti campagne vendemmiali, la struttura di controllo provvederà all’emissione di un parere di non conformità grave qualora sia in grado di riscontrare oggettivi elementi di irregolarità a carico delle medesime, limitando, in tal senso, tale provvedimento alla quota eccedentaria derivante dalla superficie irregolare che, anche in tal caso, dovrà essere esclusa dal circuito tutelato.

In ultimo, si precisa che, nel caso in cui l’accertamento della non conformità sia avvenuto antecedentemente alla data del 1° agosto, codeste strutture di controllo dovranno operare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4, comma 6, del D.m. del 14 giugno 2012, mediante l’emissione di una non conformità lieve, sanabile entro la data di rivendicazione a carico delle produzioni destinate alla rivendicazione nella successiva campagna vendemmiale; in tali casi, infatti, il conduttore interessato dovrà adeguare il dato documentale contenuto nello schedario viticolo riallineando il proprio potenziale viticolo alle risultanze della verifica ispettiva.

In caso contrario, qualora il conduttore non avesse proceduto alla correzione del dato contenuto nel proprio fascicolo aziendale entro la data di rivendicazione, codeste strutture di controllo dovranno provvedere ad emettere a carico dello stesso apposito provvedimento di non conformità grave, decurtando la potenzialità di rivendicazione delle superfici riscontrate non conformi.