Quesiti riguardanti la corretta esecuzione del taglio del 15% a favore dei vini IGP e limitazioni sulle partite avviate alla produzione della tipologia «vino frizzante»
Quesito.
In relazione ai casi seguenti si chiedono chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione.
1 - Lambrusco dell’Emilia IGP, destinato a produrre vino frizzante
Si premette che, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione consolidato dell’IGP in questione, è specificato che alle tipologie frizzante si applicano le norme contenute nel D.m. 29 luglio 2004. Quest’ultimo, in virtù del disposto di cui all’articolo 2, secondo comma, ultimo periodo, prevede che almeno l’85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai rispettivi disciplinari.
In tal senso, si sottolinea che tale disposizione sembra porsi in linea con l’art. 120 quinquies del reg. n. 1234/07 e con l’art. 70, paragrafo l, del reg. n. 607/09: quindi, per quanto riguarda la dolcificazione, le disposizioni più restrittive del disciplinare del vino Emilia IGP, previste in relazione ad esigenze di preservazione delle caratteristiche essenziali della tipologia Lambrusco frizzante, prevalgono su quelle connesse all’indicazione in etichetta della varietà di vite, ai fini della quale l’art. 62, paragrafo l, lettera c), punto i), del reg. n. 607/09 prevede, invece, che il quantitativo di prodotto nel quale deve essere presente almeno l’85% di quello ottenuto dalle uve della varietà evidenziata, non deve ricomprendere quello utilizzato nella dolcificazione (con le conseguenze che saranno meglio specificate al punto n. 2).
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto di quanto indicato nella circolare n. 16991 del 25 luglio 2012 di codesto Dipartimento e negli artt. 2 e 5, penultimo comma, del citato disciplinare consolidato, i prodotti eventualmente aggiunti nella misura massima del 15% dovranno provenire da uve raccolte in Italia, di varietà idonee alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, a bacca nera, non aromatiche, ancorché gli stessi prodotti siano «generici», cioè non siano designabili o designati con il nome della varietà (dal punto n. 3, a), della citata circolare, è deducibile l’obbligo dell’utilizzo di prodotti non generici nel solo caso dell’indicazione di due o più vitigni della determinata tipologia di vino IGT).
Quanto sopra restando inteso che l’85% del vino in questione sia stato prodotto, conformemente al parere espresso dal Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in data 20 luglio 2011, a partire da una partita costituita in purezza dal relativo vitigno.
2 - Lambrusco dell’Emilia IGP, non destinato a produrre vino frizzante
Nel caso in esame, valgono le medesime condizioni viste per il caso 1 a proposito della composizione e provenienza della base ampelografica.
Tuttavia, non sussistendo più la previsione dell’art. 2, ultimo comma, del disciplinare di produzione consolidato dell’lGP in questione (né, tantomeno, le norme contenute nel D.m. 29 luglio 2004), sono possibili le operazioni di dolcificazione in osservanza delle modalità previste dall’Allegato I D del reg. n. 606/09, purché siano utilizzati mosti di uve, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ottenute da uve raccolte in Italia.
Pertanto, nel caso della dolcificazione effettuata con l’aggiunta di un mosto di uve di gradazione inferiore a quella del prodotto cui viene aggiunto (ancorché fino a raggiungere l’aumento massimo previsto di 4% voi), stante l’applicazione dell’art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto i), del reg. n. 607/09, la percentuale della varietà «Lambrusco» potrebbe raggiungere un valore pari a circa il 65% del prodotto ottenuto e commercializzato.
Tale ultima constatazione, peraltro, sembra potersi applicare a qualsiasi vino ad IGP non frizzante recante l’indicazione della varietà di vite, per il quale sia possibile l’operazione di dolcificazione (e, quindi, in particolare, anche al successivo caso n. 3).
3 - Verona Pinot Grigio IGP
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, secondo comma, del disciplinare di produzione consolidato, i prodotti eventualmente aggiunti nella misura massima del 15% dovranno provenire da uve raccolte in Italia di varietà idonee alla coltivazione nella provincia di Verona. (senza limitazioni relative al colore della bacca ovvero all’aromaticità), ancorché gli stessi prodotti siano «generici», cioè non siano designabili o designati con il nome della varietà (dal punto n. 3, a), della citata circolare, è deducibile l’obbligo dell’utilizzo di prodotti non generici nel solo caso dell’indicazione di due o più vitigni della determinata tipologia di vino IGT).
Resta inteso, anche nel caso in esame, che l’85% del vino in questione sia stato prodotto, conformemente al parere espresso dal Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in data 20 luglio 2011, a partire da una partita costituita in purezza dal relativo vitigno.
Per quanto riguarda la produzione delle tipologie «frizzante», pur in assenza di uno specifico richiamo all’interno del disciplinare di produzione, dovrebbe essere comunque applicato quanto previsto dall’art. 2, punto 2., ultimo comma, del D.m. 29 luglio 2004 in merito alle limitazioni sul taglio del 15%, cosi come descritto al caso n. 1 (anche tale ultima constatazione è da ricondurre a tutti i vini IGP frizzanti i cui disciplinari non contengono il richiamo al citato D.m.).
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, si chiede a codesta competente Direzione generale di voler esprimere il proprio parere in ordine ai casi sopra evidenziati, vale a dire se sia stata correttamente applicata a ciascun singolo caso la circolare n. 16991 del 25 luglio 2012, tenuto conto delle limitazioni esistenti nei disciplinari di produzione dei vini ad IGP menzionati.
Risposta.
In riscontro alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ispettorato, al fine di corrispondere alle richieste degli operatori interessati, ha posto dei quesiti in merito all’argomento in oggetto, lo scrivente, a seguito di apposita consultazione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, fornisce i relativi chiarimenti.
Al riguardo, è preliminarmente opportuno precisare che il disposto di cui all’art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.m. 29 luglio 2004, recante «Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti», che recita:
«Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai singoli disciplinari di produzione, per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica almeno l’85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai relativi disciplinari», è da ritenere superato, sul piano della generalità, dall’analogo disposto di cui all’art. 10, comma 1, lett. d), del successivo D.lgs n. 61/10, che recita:
«...Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa di tale resa».
Pertanto, nelle more della modifica del D.m. 29 luglio 2004, anche per adeguarlo alle altre modifiche nel frattempo intervenute nella corrispondente normativa comunitaria (reg. n. 607/09, art. 61, par. 1, lett. a) e art. 62, par. 1, letto c), punto i) primo trattino e punto ii) primo trattino), si ritiene che la citata limitazione di cui all’art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.m. 29 luglio 2004, sia da ritenere tuttora valida soltanto qualora ne sia fatta espressa menzione nello specifico disciplinare di produzione IGP, ovvero qualora sia riportata analoga limitazione, in quanto è comunque recepita nello stesso disciplinare la volontà limitativa questione, facente capo all’interprofessione produttiva interessata.
Viceversa, alla luce del predetto disposto di cui all’art. 10, comma 1, letto d) del D.lgs n. 61/10, la limitazione in questione (di cui al citato disposto del D.m. 29 luglio 2004) non può essere ritenuta applicabile per i disciplinari IGP che non contemplino espressamente alcuna disposizione limitativa.
Tanto premesso, si concorda con le soluzioni prospettate da codesto Ispettorato in merito ai casi 1. e 2. della nota in riferimento, in particolare per quanto concerne l’applicazione della disposizione limitativa relativa alla dolcificazione del Lambrusco dell’Emilia IGP che, essendo inserita nel disciplinare consolidato vigente soltanto per le tipologie frizzanti (ultimo comma dell’art. 2), la stessa disposizione è da considerare prevalente a quella prevista dalla richiamata norma 62 del reg. n. 607/09) e come tale applicabile soltanto per la tipologia «Lambrusco frizzante», nonché per le altre tipologie frizzanti, mentre per quanto concerne le altre tipologie di prodotto della IGP Emilia, ivi compreso il «Lambrusco» non destinato a produrre vino frizzante, si rimanda a quanto stabilito dalle predette disposizioni comunitarie.
Riguardo al caso di cui al punto 3. (Verona Pinot Grigio IGP), si concorda con quanto rappresentato da codesto Ispettorato in merito alle caratteristiche delle frazioni di partita (max 15% da fuori zona e almeno 85% da zona di produzione) in relazione alla composizione varietale, mentre, per quanto esplicitato in premessa, per le tipologie frizzanti non sono da ritenere applicabili le disposizioni limitative relative alla dolcificazione di cui al citato art. 2, punto 2, ultimo comma, del D.m. 29 luglio 2004.