Applicazione degli artticoli 24 e 31 del Reg. n. 436/09. Integrazione.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 17213 del 20 dicembre u.s. di questo Ispettorato concernente l’applicazione, a partire dallo gennaio 2013, delle disposizioni contenute negli articoli 24, paragrafo 1, lettera b), e 31 del reg. n. 436/09 (così come innovati, rispettivamente, dall’art. 2, punto n. 3) e n. 7), del reg. n. 314/12).
In particolare, in relazione all’applicazione delle disposizioni previste dal combinato disposto di cui all’art. 31 e all’Allegato IX bis del reg. n. 436/09, lo scrivente Ispettorato si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti, nelle more della loro acqui-sizione presso la Commissione europea, circa l’obbligo di indicare il numero d’iscrizione al registro E-Bacchus.
Al riguardo, nello sciogliere la riserva formulata nella nota sopra richiamata, si comunica che a partire dal 22 dicembre u.s. la Commissione europea ha pubblicato i predetti numeri di registrazione nel «registro E-Bacchus», consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT