Applicazione degli articoli 24 e 31 del Reg. n. 436/09.
Si fa riferimento agli articoli 24, paragrafo I, lettera b), e 31 del reg. n. 436/09 (cosi come innovati, rispettivamente, dall’art. 2, punto n. 3) e n. 7), del reg. n. 314/12), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del reg. n. 314/12.
AI riguardo, ad integrazione di quanto illustrato nel commento ai medesimi articoli contenuto nella circolare n. 6233 del 3 maggio 2012 (già diffusa a codesti Uffici, Enti e Organizzazioni), fa presente quanto segue.
Si premette che la Commissione europea, nel corso del Comitato di gestione dell’OCM unica dello scorso 4 dicembre, ha chiarito, su richiesta della delegazione italiana, che fino al 31 luglio 2013 sarà possibile continuare ad emettere i do-cumenti fino ad oggi utilizzati in conformità delle disposizioni nazionali preesistenti all’entrata in vigore del reg. n. 314/12, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento medesimo.
In tal senso, nelle more dell’adozione di specifici modelli, si chiarisce che, a partire dallo gennaio 2013:
A) per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 24, paragrafo 1, lettera b), ai fini della circolazione nell’Unione europea e della circolazione nazionale dei prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa ovvero soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore, aventi destinazione verso un paese terzo o verso un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 118/08, continueranno ad essere utilizzati i documenti Mod. IT (Allegato VII al reg. n. 436/09) e i documenti di cui al D.m. 14 aprile 1999 (questi ultimi solo per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati) purché completati, laddove richiesto ai sensi dell’art. 31, paragrafo 3, del reg. n. 436/09, con le indicazioni di cui alla successiva lettera
B); le indicazioni in questione figureranno, nel caso dei documenti Mod. IT, nella casella n. 11, e nel caso dei documenti di cui al D.m. 14 aprile 1999, nella casella della designazione del prodotto.B) per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 31, i documenti di accompagnamento dei vini (ivi compresi quelli di cui alla lettera A» dovranno contenere:– qualora scortino vini a DOP e/o lGP, 1) la dichiarazione che il documento vale quale attestato della specifica DOP/IGP, seguita dal numero di registrazione sul registro E-Bacchus, inserendo l’apposita dicitura dell’AlI. IX-bis, parte B, lettere a) o b) (l’Allegato IX bis del reg. n. 436/09, si riporta in allegato alla presente nota); 2) nel caso dei soli vini a DOP, il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo incaricato (art. 15 del D.Lgs n. 61/10, art. 1 del D.m. 11 novembre 2011 e art. 6, comma 2, del D.m. n. 794 del 14 giugno 2012) nonché il nome e l’indirizzo elettronico dell’organismo di controllo medesimo; tali informazioni seguono la dicitura di cui al punto n. 1) (art. 31, paragrafo 5, del reg. n. 436/09);
– qualora scortino vini varietali e/o d’annata, secondo i casi: 1) la dichiarazione che il documento vale come certifi-cazione della o delle varietà indicate su esso ovvero dell’annata indicata ovvero di ambedue, inserendo l’apposita dicitura dell’All. IX-bis, parte B), lettere c), d), o e).
Si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda l’e-AD, le indicazioni di cui alla lettera B) dovranno essere conte-nute nel campo 171 (Tabella 1 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1) del reg. n. 684/09, così come modificata ai sensi dell’art. 1, punto n. 1, del reg. n. 1221/12 e del relativo Allegato I).