Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Misure di sostegno
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 04-03-2011
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 04-05-2011
Numero gazzetta: 102
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti.Modificato dai D.m. 3 aprile 2012, D.m. 10 ottobre 2012, D.m. n. 2634 del 22 aprile 2015G. u. Repubblica Italiana n. 102 del 4 maggio 2011

Articolo 1.

Definizioni

1.   Ai sensi del presente decreto si intende per:

– Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e interna-zionali – Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma

;– Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

– AGEA: Organismo di Coordinamento AGEA;

– OP: Organismi pagatori;– regolamento: il regolamento n. 1234/07 e successive modifiche;

– regolamento attuativo: il regolamento n. 555/08;

–  dichiarazione  obbligatoria:  le  dichiarazioni  vitivinicole  presentate  ai  sensi  ed  in  conformità  del  regolamento  n.  436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

 

Articolo 2.

Disposizioni generali

1.  A decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il ren-dimento globale dell’impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

– la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento;

– lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI-ter del regolamento.

2.   Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

3.  Le  operazioni  contemplate  nella  domanda  di  aiuto,  di  cui  all’  articolo  4,  devono  essere  realizzate  entro  il  termine  stabilito da AGEA e, comunque, in tempo utile per consentire l’effettuazione del controllo in loco previsto all’articolo 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell’aiuto, che deve avvenire entro la fine dell’esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Qualora l’investimento preveda operazioni da realizzarsi nel corso di due anni, l’erogazione dell’aiuto avviene entro la fine dell’esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda, secondo quanto riportato all’ articolo 5 comma 5.

4.  L’elenco dettagliato delle operazioni ammesse è riportato nell’Allegato 1 al presente decreto redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà di cui alla nota 1 dicembre 2010.

.5.   Ai sensi dell’articolo 103 duovicies del reg. n. 1234/07, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6.  Le  Regioni  adottano  le  determinazioni  per  applicare  la  misura  degli  investimenti,  ivi  compresa  l’individuazione  di  eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità. A tal fine trasmettono, al Ministero e ad AGEA, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, i provvedimenti adottati .

7.   Il Ministero, verifica la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate dalle Regioni e formula even-tuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

8.  Le Regioni, dopo aver inviato al Ministero le determinazioni previste al comma 5 del presente articolo, possono, sot-to la propria responsabilità, dare applicazione alla misura degli investimenti senza attendere il decorso del termine previsto al comma 6.

 

Articolo 3.

Beneficiari

1.   Beneficiano del premio per gli investimenti di cui al successivo articolo 5 le microimprese, le piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell’articolo 2, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commis-sione, del 6 maggio 2003, la cui attività sia:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

d) in via prevalente, l’elaborazione l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

2.  Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l’intensità massima degli aiuti di cui al comma 1 dell’articolo 5 è dimezzata.

3.   Le imprese beneficiarie di cui ai comma 1 e 2 accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al reg. n. 436/09.

 

Articolo 4.

Presentazione delle domande di aiuto

1.   Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all’OP competente, secondo le modalità stabilite da AGEA che, d’intesa con le Regioni, stabilisce altresì tutte le altre modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo, le procedure di autorizzazione ai pagamenti e la gestione del fl usso delle informazioni. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione UE gli indici di valutazione dell’efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione UE.

2.   La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

– Nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;

– Descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;

– Una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

 

Articolo 5.

Definizione del sostegno

1.  Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limi-te massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni di convergenza a norma del reg. n.1083/06, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

2.   Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 361/03. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

3.  Le Regioni determinano l’aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all’Allegato 1, nel limite massimo delle percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4.  L’aiuto è versato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento globale proposto e dell’effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 31 del reg. n. 73/09, l’aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni. Qualora l’investimento proposto sia biennale, l’aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le ope-razioni contenute nella domanda di aiuto.

5.   I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto richiesto per un importo che non può superare il 20% dell’importo dell’aiuto stesso. L’importo dell’ anticipo può essere aumentato fino ad un massimo del 50% dell’aiuto concesso, qualora sia adottata una base normativa che lo consenta. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.

6.   Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

7.   Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:a) IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 388/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’operazione consi-derata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell’ambiente.

 

Articolo 6.

Disposizioni finali

1.   Al fine di agevolare l’attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse l’allegato 1 al presente decreto è modi-ficato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previa  comunicazione  delle  Amministrazioni  regionali e delle Province autonome.

2.   Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano la Tabella 5 dell’Allegato VIII quater del regolamento attuativo, come modificato dal reg. n. 702/09 e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno e, per la prima volta, il 20 giugno 2011.

3.   L’OP comunica al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell’investimento ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie, entro termini stabiliti da AGEA e, comunque, in tempo utile per l’invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

 

Allegato 1