Autorizzazione sanitaria.
Si fa riferimento alla nota sopraemarginata, con la quale la s.v. ha chiesto di conoscere:
1) se tutte le cantine e/o stabilimenti ove si effettua l’ammasso delle uve da vino e/o la manipolazione e la conservazione dei prodotti vinosi, per l’esercizio della loro attività, debbano ottenere il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
2) se codesti Uffici debbano procedere alla verifica del possesso della predetta autorizzazione preventivamente al rilascio dei registri di cantina.
Al riguardo si fa presente quanto segue:
– per quanto concerne il punto 1), appare di tutta evidenza, sia dalla lettera che dalla ratio della norma contenuta nell’articolo 2 della legge dianzi richiamata nonché negli articoli 25 e seguenti del Dpr 26 marzo 1980, n. 327, che l’esercizio delle cantine e degli stabilimenti di cui sopra è soggetto all’autorizzazione in parola, con l’unica eccezione riguardante quei soggetti che trasformano modesti quantitativi di uva per ricavarne vino esclusivamente per le proprie esigenze familiari e non per farne commercio; si segnala, in proposito, il costante orientamento della giurisprudenza (vedi, ad esempio: Cassazione penale sezione VI 12 dicembre 1967 e 5 giugno 1973 n. 1099; Cassazione penale 21 marzo 1966, 22 marzo 1977 e 9 marzo 1988);
– per quanto concerne il punto 2), si esprime avviso che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, comma 2, del D.m. 19 dicembre 1994, n. 768, e dell’articolo 1, comma 1, del D.m. 30 giugno 1995, la preventiva numerazione e vidimazione dei registri di cantina non sia subordinata alla verifica del possesso dell’autorizzazione in oggetto se non nel caso di titolari dei centri di intermediazione uve. Si richiamano, con l’occasione, le istruzioni contenute nella lettera circolare n. 33 del 16 maggio 1989.