Che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
Modificata dai regg. n. 1882/03; n. 1334/08.
Articolo 1.
1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per l’introduzione delle norme sulle sostanze aromatizzanti, di cui all’articolo 5, punto 1, terzo, quarto, quinto e sesto trattino della direttiva 388/88. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni della direttiva 388/88.
2. Il presente regolamento si applica alle sostanze aromatizzanti definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 388/88, utilizzate o destinate a essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore e/o gusto.
3. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive specifiche che consentono l’impiego delle sostanze aromatizzanti contemplate dal presente regolamento per scopi diversi da quelli di cui al paragrafo 2.
Articolo 2.
1. Le sostanze aromatizzanti devono essere conformi ai criteri generali per l’utilizzazione che figurano nell’allegato.
2. L’elenco delle sostanze aromatizzanti il cui impiego è autorizzato, a esclusione di tutte le altre, è redatto in base agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle sostanze aromatizzanti che, in base alla direttiva 388/88, possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio. La notifica contiene tutte le informazioni utili concernenti:
a) la natura delle sostanze aromatizzanti, quali la formula chimica, il n. CAS, il n. EINECS, la nomenclatura IUPAC, la loro origine ed eventualmente le condizioni per il suo uso;
b) i prodotti alimentari nei o sui quali tali sostanze aromatizzanti sono principalmente utilizzate;
c) il rispetto in ciascuno Stato membro dei criteri di cui all’articolo 4 della direttiva 388/88, e la relativa motivazione.
2. Sulla base delle notifiche di cui al paragrafo 1, previo esame da parte della Commissione, di tali notifiche, tenuto conto del paragrafo 1, lettera c), le sostanze aromatizzanti la cui utilizzazione legale in uno Stato membro dev’essere riconosciuta dagli altri Stati membri sono iscritte in un repertorio adottato, secondo la procedura di cui all’articolo 7, entro il termine di un anno dalla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1. Se necessario, tale repertorio può contenere le condizioni per l’uso.
Tali sostanze saranno denominate in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del produttore delle stesse.
3. Qualora uno Stato membro accerti, in base alla notifica circostanziata, attraverso nuovi dati o una nuova valutazione di quelli esistenti, effettuata successivamente alla redazione del repertorio di cui al paragrafo 2, che una sostanza aromatizzante può costituire un pericolo per la sanità pubblica, esso può sospendere o limitare nel proprio territorio l’utilizzazione di tale sostanza. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
La Commissione esamina senza indugio i motivi addotti dallo Stato membro in questione e consulta il Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 414/69. La Commissione esprime successivamente il suo parere.
Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche al repertorio delle sostanze aromatizzanti per garantire la protezione della sanità pubblica, essa avvia la procedura di cui all’articolo 7 per adottare tali modifiche. Lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può mantenerle fino all’entrata in vigore delle modifiche.
Articolo 4.
1. Per verificare la conformità delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio di cui all’articolo 3 con i criteri generali di utilizzazione figuranti nell’allegato del regolamento, viene adottato entro un termine di dieci mesi dall’adozione del repertorio un programma di valutazione delle sostanze in questione, secondo la procedura di cui all’articolo 7.
Detto programma definisce in particolare:
— l’ordine di priorità secondo il quale le sostanze aromatizzanti devono essere esaminate, tenuto conto dei loro impieghi;
— le scadenze;
— le sostanze aromatizzanti che devono essere oggetto della cooperazione scientifica.
2. I responsabili dell’immissione sul mercato delle sostanze aromatizzanti trasmettono alla Commissione, eventualmente su richiesta di quest’ultima, i dati necessari per la sua valutazione.
3. Qualora, in seguito alla valutazione di una sostanza aromatizzante, risulti che essa non soddisfa i criteri generali per l’utilizzazione che figurano nell’allegato, tale sostanza viene stralciata dal repertorio secondo la procedura di cui all’articolo 7.
Articolo 5.
1. L’elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2 è adottato, secondo la procedura di cui all’articolo 7, entro il 31 dicembre 2010.
2. L’utilizzazione di una nuova sostanza aromatizzante che non figura nel repertorio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, può essere autorizzata secondo la procedura di cui all’articolo 7. A tal fine, essa deve essere innanzittutto iscritta nel programma di valutazione previsto all’articolo 4, paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all’articolo 7. Essa viene valutata in base all’ordine assegnatole da tale programma.
Articolo 6.
1. Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni comunitarie che autorizzano l’impiego, in o su determinati prodotti alimentari, di determinate categorie di sostanze aromatizzanti, come definite all’articolo 1 della direttiva 388/88.
2. Le sostanze aromatizzanti di queste categorie devono tuttavia essere conformi ai criteri generali per l’utilizzazione che figurano nell’allegato.
Articolo 7.
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento 178/02, in seguito denominato «Comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/99, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 468/99 è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8.
(abrogato)
Articolo 9.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o l’utilizzazione, nei o sui prodotti alimentari delle sostanze aromatizzanti conformi al presente regolamento.
Articolo 10.
Le disposizioni volte ad allineare gli atti comunitari vigenti al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 7.
ALLEGATO
Criteri generali per l’utilizzazione delle sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 1
1. L’impiego delle sostanze aromatizzanti può essere autorizzato a condizione che:
— non presenti rischi per la salute dei consumatori, in base alla valutazione scientifica di cui all’articolo 7 della direttiva 388/88,
— non induca in errore il consumatore.
2. Perché si possano valutare gli eventuali effetti nocivi di una sostanza aromatizzante, essa deve essere sottoposta a un’opportuna valutazione tossicologica. Se una sostanza aromatizzante contiene o si compone di organismi geneticamente modificati, quali indicati all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 220/90 del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, gli articoli da 11 a 18 della suddetta direttiva non si applicano. Nella valutazione della sicurezza di questa sostanza aromatizzante si deve tuttavia tener conto della sicurezza ambientale di cui alla suddetta direttiva.
3. Tutte le sostanze aromatizzanti devono essere oggetto di continuo controllo e se necessario si deve procedere di volta in volta a una nuova valutazione.