Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Al fine di assicurare interventi di controllo mirati ed omogenei sul territorio nonché per fornire indicazioni ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione, commercializzazione) si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni normative che disciplinano la materia e fare alcune puntualizzazioni su particolari aspetti.
1. Disposizioni normative.
Tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono soddisfare alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1 del Dpr del 23 agosto 1982, n. 777, che prevede il divieto di «produrre, detenere per vendere, porre in commercio ed usare materiali ed oggetti che allo stato di prodotti finiti», sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:
a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti.
Si sottolinea che la disposizione sopra citata si applica anche ai materiali ed oggetti che possono venire a contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.
I materiali e gli oggetti di plastica, gomma, carta e cartone, cellulosa rigenerata, vetro ed acciaio devono soddisfare anche alle disposizioni specifiche di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, n. 411, quelli di banda stagnata devono rispettare quanto previsto dai decreti ministeriali 18 febbraio 1984 e 13 luglio 1995 n. 405, mentre ai materiali e agli oggetti in ceramica si applicano le disposizioni del D.m. 4 aprile 1985.
Per quanto riguarda l’etichettatura, i materiali e gli oggetti in questione devono soddisfare alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
Quanto sopra premesso si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate sia a faciliare i controlli che il rispetto delle disposizioni normative da parte degli operatori interessati del settore allo scopo di assicurare che tutti i materiali ed oggetti di cui sopra offrano le necessarie garanzie sul piano igienico-sanitario.
2. Vigilanza
Scopo della vigilanza è tutelare il consumatore attraverso la verifica della rispondenza alla norma dei materiali di che trattasi.
2.1. Vigilanza presso le imprese produttrici
La vigilanza presso le imprese produttrici è senz’altro da privilegiare perché più appropriata sia sotto l’aspetto funzionale che economico.
In tale sede, prescindendo dall’eventuale prelievo di campioni da sottoporre ad analisi, è necessario verificare che il produttore abbia proceduto, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, a controllare la conformità delle partite prodotte e di ciò deve esibire apposita documentazione. Detto obbligo è peraltro individuato, sul piano generale, anche dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 riguardante l’igiene dei prodotti alimentari.
Si ritiene opportuno segnalare che, in questa fase della filiera, non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 108/92, ma si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del sopra citato articolo 4.
2.2. Vigilanza presso le imprese utilizzatrici, in qualsiasi fase della filiera
Prescindendo dall’eventuale prelievo di campioni da sottoporre ad analisi, è importante verificare che l’impresa abbia ottemperato a quanto prescritto dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis del Dpr del 23 agosto 1982, n. 777, adottato con il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108.
Si ritiene opportuno segnalare che, anche in questa fase della filiera, non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 108/192, ma si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del sopra citato articolo 4.
2.3. Vigilanza nella fase della vendita al consumatore finale
È opportuno verificare, in questa fase, che i materiali e gli oggetti siano etichettati secondo le modalità previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo n. 108/1992.
3. Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ottenuti con materiali di riciclo
Non esistono disposizioni di carattere generale riguardanti la produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti a partire da materiali ed oggetti già utilizzati (riciclo). Esistono viceversa disposizioni specifiche per materie plastiche, carte e cartoni.
3.1. Materie plastiche
L’articolo 13 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 vieta di impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con gli alimenti materie plastiche ottenute da materiali di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.
Tenuto conto degli obiettivi previsti dalla direttiva 94/62 (cfr. titolo II del decreto legislativo n. 22/97), si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla utilizzazione, quali imballaggi nel settore alimentare, dei contenitori ottenuti a partire da oggetti di materiale plastico già utilizzati.
Al riguardo, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973, si precisa che i contenitori in questione possono essere utilizzati a condizione che non vengano a contatto diretto con gli alimenti ma fra gli stessi e questi ultimi venga interposto un materiale che esplichi effetto barriera.
Al riguardo è importante che siano fornite (ad es. attraverso la documentazione di natura fiscale e/o commerciale), lungo tutta la filiera, informazioni adeguate e tali da consentire un uso corretto ed appropriato dei contenitori in questione.
3.2. Materiali ed oggetti di cartone destinati a venire a contatto con gli alimenti ottenuti con materiali di riciclo
(omissis)
4. Riutilizzazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
(omissis)