Aggiornamento del D.m. 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Articolo 1.
Le sostanze alimentari che sono state trattate, nel corso della fabbricazione o preparazione, con additivi chimici che risultano presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata, o che comunque contengano additivi chimici, devono recare sulla confezione o, se vendute sfuse, sull’apposito cartello, denominante le sostanze alimentari stesse anche l’indicazione della categoria di appartenenza dell’additivo, individuata sulla base dell’elenco allegato al presente decreto, seguita dalla denominazione o dalla corrispondente sigla secondo la nomenclatura riportata nel decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni. Qualora un additivo appartenga a più categorie, viene indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel determinato alimento.
Non è consentito di adoperare o aggiungere denominazioni differenti da quelle con le quali gli additivi figurano nell’apposito elenco.
Le indicazioni di cui al primo comma non sono obbligatorie per:
a) gli additivi presenti nei mosti, vini ed aceti;
b) le sostanze utilizzate alle dosi strettamente necessarie come solventi e supporti degli aromi;
c) l’anidride solforosa presente come residuo nelle acquaviti, negli zuccheri e nella birra;
d) I’anidride carbonica presente nelle acque gassate, purché denominate tali.
L’anidride carbonica impiegata nei succhi di frutta, nelle bevande analcoliche, nelle acquaviti e liquori alla soda va indicata con la denominazione o la sigla senza la categoria di appartenenza.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 3 maggio 1971, non è obbligatoria l’indicazione del nome specifico o del numero distintivo degli amidi modificati impiegati negli alimenti, essendo sufficiente l’indicazione «amido modificato».
L’indicazione della categoria, nonché della denominazione o sigla di ciascun additivo può essere omessa nel caso di alimenti disciplinati dal primo comma dell’articolo 4 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi chimici, purché la quantità di additivo non superi il 5% della dose massima consentita per l’alimento apportatore. Nel caso di additivi appartenenti alla categoria dei gelificanti e addensanti, tale quantitativo è fissato nei limiti del 10% della dose massima consentita per l’alimento apportatore con esclusione dei polifosfati, del citrato di sodio e del citrato di potassio per i quali tale dose rimane fissata nei limiti del 5%.
Ove nella composizione dell’alimento posto in vendita entrino più sostanze alimentari contenenti lo stesso additivo oppure additivi appartenenti alla stessa categoria, l’indicazione della categoria e della denominazione o sigla degli additivi stessi può essere omessa, purché il quantitativo totale non superi il 5% della dose massima più alta, consentita per uno degli alimenti apportatori.
Può derogarsi, altresì, dall’obbligo dell’indicazione sancita dal primo comma nei casi di additivi previsti «come residuo» allorché le quantità presenti non superino il 5% di quelle massime consentite.
Articolo 2.
Sono abrogati gli articoli 7 e 17 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificati rispettivamente dall’articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966 e dal decreto ministeriale 12 febbraio 1969.
Articolo 3.
È consentita, per un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, l’utilizzazione in sede di produzione delle etichette e delle confezioni conformi all’articolo 62 del regolamento approvato con Dpr 26 marzo 1980, n. 327, nonché al- l’articolo 7 del D.m. 31 marzo 1965, abrogato dal precedente articolo 2 del presente decreto.
Le sostanze alimentari etichettate in conformità al precedente comma non possono comunque essere commercializzate oltre la data del 22 dicembre 1982.
Articolo 4.
(omissis)