Che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.
Modificato dai regg. n. 1882/03; n. 596/09.
Articolo 1.
1. Il presente regolamento riguarda i contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.
Per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione.
2. Il presente regolamento non si applica ai contaminanti oggetto di regolamentazioni comunitarie più specifiche. Fin dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica a titolo informativo, nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco delle suddette regolamentazioni. Detto elenco è eventualmente aggiornato dalla Commissione.
3. Le disposizioni relative ai contaminanti sono adottate in conformità del presente regolamento, fatte salve quelle previste nelle regolamentazioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 2.
1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico.
2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche in tutte le fasi elencate all’articolo 1.
3. Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire le tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
Tali tolleranze sono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaurienti e possono indicare:
— valori massimi per gli stessi contaminanti a seconda dei diversi prodotti alimentari;
— i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;
— il metodo di campionamento e di analisi da applicare.
Articolo 3.
Le disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana.
Articolo 4.
1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di dati già noti, abbia motivi per sospettare che un contaminante presente in prodotti alimentari, sebbene conforme al presente regolamento o ai regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, costituisca un rischio sanitario, può sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo la motivazione della sua decisione.
2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 414/69 del Consiglio, i motivi forniti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 5.
1. Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare, per motivi attinenti al tenore di contaminanti dei prodotti alimentari, l’immissione in commercio di tali prodotti qualora essi siano conformi al presente regolamento o alle disposizioni specifiche adottate in virtù di esso.
2. Qualora le disposizioni comunitarie relative alle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 3 non siano state adottate, le disposizioni nazionali in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni del trattato.
3. a) Se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro sei mesi dall’adozione del presente regolamento.
b) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro.
Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.
In quest’ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, avvia la procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, affinché venga deciso se le misure previste possono essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.
Articolo 6.
La Commissione presenta annualmente al comitato permanente per i prodotti alimentari una relazione sull’evoluzione globale della legislazione comunitaria in materia di contaminanti.
Articolo 7.
Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita, eventualmente accompagnata da proposte appropriate.
Articolo 8.
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento n. 178/02, in seguito denominato «Comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/99, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 468/99 è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 468/99 del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 468/99, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 9.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1993.