Organo: Governo
Categoria: Controlli e sanzioni, Disciplina igienica
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 03-03-1993
Numero provvedimento: 123
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 27-04-1993
Numero gazzetta: 97
Data aggiornamento: 01-01-1970

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

(D.Lgs. 03/03/1993, n. 123, pubblicato in G.U. 27 aprile 1993, n. 97)

Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

 

Articolo 1

(abrogato)

 

Articolo 2.

Ispezioni

 

1. - 2. (abrogati)

3.  Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell’Ispettorato centrale repressione frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorità competenti.

(abrogato)

 

Articolo 3

(abrogato)

 

Articolo 4.

Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi

 

1.            Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del ministro della Sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota del campione e in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all’interessato specificando il parametro difforme e la metodologia di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi; un’altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un’eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria.

2.            Si applicano le procedure di cui all’articolo 223 del codice di procedura penale.

3.            Il ministro della Sanità e il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.

4.            Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti e i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi di cui al comma 3.

 

Articoli 5-14

(abrogati)