Organo: Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 29-04-2004
Numero provvedimento: 854
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 226
Data aggiornamento: 01-01-1970

Che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Modificato dai regg. n. 882/04; n. 2074/05; n. 2076/05; n. 1663/06; n. 1791/06; n. 1021/08; n. 219/09; n. 505/10.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

1 bis. Il presente regolamento si applica ad integrazione del regolamento n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2. Esso si applica soltanto per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento n. 853/04.

3. L’esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari, come previsto dal regolamento n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

c) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza;

f) «veterinario ufficiale»: veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità competente;

g) «veterinario autorizzato»: veterinario designato dall’autorità competente ad effettuare controlli specifici per suo conto su imprese;

h) «assistente specializzato ufficiale»: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall’autorità competente e operante sotto l’autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale;

i) «bollo sanitario»: bollo indicante, quando applicato, che sono stati effettuati controlli ufficiali in conformità del presente regolamento.

2. Se del caso si applicano anche le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento n. 178/02;

b) le definizioni di «sottoprodotti di origine animale», «TSE» (encefalopatia spongiforme trasmissibile), e «materiale specifico a rischio» stabilite nel regolamento n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

b bis) regolamento n. 882/04;

c) regolamento n. 852/04; e salvo la definizione di autorità competente; e

d) regolamento n. 853/04.

 

CAPO II

CONTROLLI UFFICIALI IN RELAZIONE AGLI STABILIMENTI COMUNITARI

 

Articolo 3

Riconoscimento degli stabilimenti

1. Le autorità competenti riconoscono gli stabilimenti nel momento e alle condizioni specificate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 882/04.

2. Per le navi officina e le navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, i periodi massimi di tre o sei mesi applicabili al riconoscimento condizionato degli altri stabilimenti possono essere, se necessario prolungati. Tuttavia il riconoscimento condizionato non può superare in totale 12 mesi. Le ispezioni di tali navi sono effettuate come specificato all’allegato III.

3. L’autorità competente attribuisce ad ogni stabilimento riconosciuto, compresi quelli ai quali è stato concesso un riconoscimento condizionato, un numero di riconoscimento al quale possono essere aggiunti codici indicanti i tipi di prodotti di origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati all’ingrosso il numero di riconoscimento può essere integrato da un numero secondario indicante le unità o i gruppi di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale.

4. c) Nel caso dei mercati all’ingrosso, l’autorità competente può revocare o sospendere il riconoscimento per talune unità o gruppi di unità.

5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano sia:

a) agli stabilimenti che iniziano a commercializzare prodotti di origine animale alla data dell’applicazione del presente regolamento o successivamente;

sia

b) agli stabilimenti che già commercializzano prodotti di origine animale ma rispetto ai quali non vi era precedentemente esigenza di riconoscimento. In quest’ultimo caso, la visita in loco dell’autorità competente, richiesta a titolo del paragrafo 1, è effettuata il più rapidamente possibile.

Il paragrafo 4 si applica anche a stabilimenti riconosciuti che commercializzano prodotti di origine animale in conformità della legislazione comunitaria immediatamente prima dell’applicazione del presente regolamento.

 

Articolo 4

Principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché gli operatori del settore alimentare forniscano tutta l’assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente possano svolgersi in modo efficace.

Garantiranno in particolare:

– l’accesso a edifici, stabilimenti, impianti e altre infrastrutture,

– l’accesso alla documentazione e ai registri richiesti a titolo del presente regolamento oppure ritenuti dall’autorità competente necessari per valutare la situazione.

2. L’autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti:

a) dal regolamento n. 852/04;

b) dal regolamento n. 853/04;

e

c) dal regolamento n. 1774/02.

3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP;

b) i controlli ufficiali di cui agli articoli da 5 a 8;

e

c) qualsiasi compito di audit specificato negli allegati del presente regolamento.

4. Gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante rispetto delle procedure degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda almeno:

a) controlli sull’informazione in materia di catena alimentare;

b) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;

c) igiene preoperativa, operativa e postoperativa;

d) igiene personale;

e) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro;

f) lotta contro i parassiti;

g) qualità delle acque;

h) controllo della temperatura;

e

i) controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e la documentazione di accompagnamento.

5. Audit con procedure basate su HACCP verificano che gli operatori del settore alimentare applichino dette procedure in permanenza e correttamente, provvedendo in particolare ad assicurare che le procedure forniscano le garanzie specificate nella sezione II dell’allegato II del regolamento n. 853/04. In particolare essi determineranno se le procedure garantiscono, nella misura del possibile, che i prodotti di origine animale:

a) sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti a titolo della normativa comunitaria;

b) sono conformi alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze proibite;

e

c) non presentano pericoli fisici quali corpi estranei.

Allorquando, in conformità dell’articolo 5 del regolamento n. 852/04 un operatore del settore alimentare utilizza procedure contenute in manuali per l’applicazione di principi HACCP anziché stabilire sue procedure proprie, l’audit dovrà comprendere il corretto uso di detti manuali.

6. La verifica di conformità con i requisiti del regolamento n. 853/04 per quanto riguarda l’applicazione della bollatura di identificazione si effettua in tutti gli stabilimenti approvati in conformità di detto regolamento, oltre alla verifica di conformità con altre esigenze in materia di tracciabilità.

7. Nel caso di macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che commercializzano carni fresche, un veterinario ufficiale effettua i compiti di audit di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. Nello svolgere compiti di audit, le autorità competenti prendono particolare cura di:

a) determinare se il personale e le attività del personale nello stabilimento in tutte le fasi del processo di produzione soddisfano i pertinenti requisiti dei regolamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Per facilitare l’audit, le autorità competenti possono effettuare prove di rendimento atte ad accertare che il rendimento del personale soddisfi determinati parametri;

b) verificare i pertinenti dati dell’operatore del settore alimentare;

c) prelevare campioni per analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia necessario;

e

d) documentare elementi presi in considerazione e i risultati dell’audit.

9. La natura e l’intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato. A tal fine, l’autorità competente valuta regolarmente:

a) rischi per la salute pubblica e, se del caso, animale;

b) nel caso di macelli, aspetti relativi al benessere degli animali;

c) il tipo e la produttività dei processi effettuati;

e

d) i dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda la conformità alla legislazione alimentare.

(omissis)

 

CAPO III

PROCEDURE DI IMPORTAZIONE

(omissis)

 

ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI

(omissis)