Che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.
Articolo 1
I requisiti di purezza menzionati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 107/89 relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 36/94, sono stabiliti all’allegato I.
Articolo 2
La direttiva 45/95, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATI I,II, III
(omissis)