Che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Modificata dalla direttiva n. 10/09 del 13 febbraio 2009.
Articolo 1
I requisiti di purezza menzionati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 107/89 relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 2/95 sono specificati nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 77/96, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATI
(omissis)