Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-02-2005
Numero provvedimento: 349
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Tracciabilità dei prodotti del settore vinicolo. Reg. n. 178/02.

A seguito di ulteriori richieste pervenute in ordine all’argomento indicato in oggetto la scrivente ha richiesto alla Commissione U.E. se per il settore vitivinicolo siano previste norme relative all’applicazione del reg. n. 178/02.

In merito la Commissione ha fatto presente che l’OCM vino, per quanto concerne la «tracciabilità» dei prodotti prevede da tempo misure particolarmente restrittive, che vanno al di là delle disposizioni previste dal reg. n. 178/02. Pertanto ha ribadito che, allo stato attuale, non è necessario adottare, per l’OCM vitivinicolo, misure particolari in applicazione del precitato reg. n. 178/02.

L’esecutio UE ha sottolineato, altresì, che il reg. n. 178/02 non prevede nessuna misura supplementare per i settori, come quello del vino, che dispongono già di una normativa in materia di tracciabilità. Ciò in quanto il reg. 178/02 esige che l’operatore che fornisce il prodotto e quello che lo riceve siano identificabili. Condizioni che con la normativa vigente nel settore vino sono ampiamente assicurate. Infine la Commissione ha fatto presente che per le ditte interessate può essere utile il seguente sito web della DG SANCO:

http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/traceability/index-en.htm