Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
Il presente decreto è stato abrogato e sostituito dal Decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Articolo 1.
Premesse e obiettivi
Il presente Decreto contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento n. 834/07, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.
Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:
1) Campo di applicazione;
2) Produzione vegetale;
3) Produzione animale;
4) Prodotti trasformati;
5) Norme di conversione;
6) Norme di produzione eccezionale;
7) Banca dati sementi;
8) Etichettatura;
9) Controllo;
10) Trasmissione di informazioni alla Commissione europea;11) Importazioni.
Ai fini del presente Decreto per MiPAAF si intende il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore, Ufficio Agricoltura Biologica, Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma.
Articolo 2.
Campo di applicazione
In conformità all’art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 834/07 con Decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Consultivo per l’Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.
Articolo 3
Produzione vegetale
1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007 Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del regolamento n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.
In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.
In deroga a quanto sopra riportato:
– i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; – il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
– gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
– le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.
In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.
Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.
2) Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del regolamento n. 889/08 Il documento giustificativo, di cui all’art. 3 paragrafo 1 e all’art. 5 paragrafo 1 del regolamento n. 889/08, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all’Allegato I del regolamento n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all’allegato II del regolamento n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all’art. 63, paragrafo 2 del regolamento n. 889/08, firmata dall’operatore responsabile.
Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento: – relazione tecnico agronomica;
– certificato di analisi del terreno;
– relazione fitopatologica;
– carta dei suoli;
– bollettini metereologici e fitosanitari;
– modelli fitopatologici previsionali;
– registrazione delle catture su trappole entomologiche.
3) Concimi e ammendanti - art. 3 e Allegato I del regolamento n. 889/08
3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all’art. 3 paragrafo 1 del regolamento n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall’allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica», del D.Lgs n. 217/06.
Le condizioni d’uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall’allegato I del regolamento n. 889/08.
3.2) Si intende per «allevamento industriale» di cui alla «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso» dell’allegato I del regolamento n. 889/08 relativamente ai prodotti:
– prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;
– letame essiccato e pollina;
– effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;– effluenti liquidi di allevamento. un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale. I prodotti di cui ai trattini del precedente paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.
4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari - art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del regolamento n. 889/08
Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l’uso del rame di cui al punto 6 dell’allegato II del regolamento n. 889/08. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.
5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - art. 16 del regolamento n. 834/07
Non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell’allegato 1 al presente Decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.
Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d’uso, l’identificazione del responsabile legale dell’immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d’uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all’art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.
Sentito il parere del Comitato consultivo per l’agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all’eventuale modifica o integrazione dell’allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione; I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.
Articoli 4 e 5.
(omissis)
Articolo 6.
Periodo di conversione
1) Data di inizio periodo di conversione – articolo 17 del regolamento n. 834/07
La data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all’art. 17 paragrafo 1 lettera a) del regolamento n. 834/07, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Provincie autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.
2) Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione - art. 36 del regolamento n. 889/08.
Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del regolamento n. 889/08 l’autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.
Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Provincie autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all’allegato 3.
Articolo 7.
(omissis)
Articolo 8.
Etichettatura
1) Indicazioni obbligatorie – art. 24 regolamento n. 834/07
1.1) Il numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell’ art. 24 paragrafo 1 lettera
a) regolamento n. 834/07, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;
1.2) Al codice di cui al precedente paragrafo, come specificato all’art. 58 paragrafo 1 lettera b) regolamento n. 889/08, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell’Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF»
1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo ai sensi dell’art. 9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n……». Si fornisce un esempio di stringa:
| Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF | operatore controllato n. |
| IT BIO XXX | XXXX |
1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di «vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica» da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.
Articolo 9.
Sistema di controllo
1) Tracciabilità - art. 27 regolamento n. 834/07
In relazione all’obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 13 del regolamento n. 834/07, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
2) Adesione al sistema di controllo - articolo 28 del regolamento n. 834/07
2.1) L’operatore, ai fini dell’inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la «notifica di inizio attività», provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.
L’operatore che estende la propria attività nel territorio di un’altra Regione o Provincia autonoma, presenta «notifica di variazione» alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la «notifica di inizio attività» alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.
2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell’articolo 28 del regolamento n. 834/07.
2.3) Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1 comma 3 del regolamento n. 834/07 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all’articolo 27 del regolamento n. 834/07.
A tal fine l’operatore che intende affidare lo svolgimento di un’attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l’esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.
Nel caso in cui l’esecutore non sia un operatore notificato, l’impegno da parte dell’esecutore di rispettare le norme relative all’agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall’articolo 27 del regolamento n. 834/07, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.
2.4) Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 2 del regolamento n. 834/07 sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.
3) Documento giustificativo - articolo 29 del regolamento n. 834/07 e articolo 68 del regolamento n. 889/08
Il documento di cui all’articolo 68 del regolamento n. 889/08, da compilare sul modello dell’allegato XII dello stesso regolamento, è denominato «Documento giustificativo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 834/07». Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.
4) (omissis)
Articoli 10, 11 e 12 e Allegati
(omissis)