Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 06-08-2009
Numero provvedimento: 12726
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Importazione dei prodotti biologici da Paesi terzi.

Si fa riferimento a quanto segnalato dagli addetti al settore «agricoltura biologica» in relazione alla necessità di ricevere da parte della scrivente Amministrazione specifiche indicazioni in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi, anche in relazione a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea.

A tal proposito, nelle more dell’attuazione del D.m. recante «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti n. 834/07, n. 889/07, 1235/08 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici» attualmente all’esame della Conferenza Stato Regione, si dispone quanto segue:

Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del D.Lgs n. 220/95

Ai sensi del paragrafo 2, art. 9 del D.Lgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l’elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell’Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

L’operatore invia la notifica di attività, per la categoria «Importatore», al MiPAAF e, contestualmente, all’organismo di controllo prescelto.

L’organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l’organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all’importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all’art. 29 del reg. n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all’operatore, all’organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il Decreto di inserimento nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l’organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all’operatore e al MiPAAF, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all’operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell’elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

Procedura per la concessione ed il rinnovo dell’autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 19 reg. n. 1235/08.

Gli operatori inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell’allegato III del reg. n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione o l’eventuale rinnovo, compilata secondo gli appositi modelli allegati alla presente (allegati 1 e 2), è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l’autorizzazione all’importazione, informandone le amministrazioni interessate e l’organismo di controllo. La compilazione della «richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del reg. n. 1235/08» (allegato 3).

L’autorizzazione prevede, inoltre, che l’importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita importata.

 

ALLEGATI

(omissis)