Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Accise
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 16-12-1997
Numero provvedimento: 318
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 18 settembre 1997 n. 383 recante la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell’abbuono d’imposta.

 

È stato pubblicato nella G. u. n. 258 del 5 novembre 1997 il regolamento in oggetto, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale vengono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili, afferenti alle lavorazioni cui sono sottoposti i prodotti soggetti ad accisa, nei quali può essere concesso l’abbuono d’imposta per le perdite effettivamente verificatesi nelle suddette lavorazioni. Il regolamento di che trattasi si riferisce, all’articolo 1, alle perdite di lavorazione degli oli minerali, all’articolo 2 a quelle dell’alcol e delle bevande alcoliche, all’articolo 3 detta disposizioni comuni a tutti i suddetti prodotti mentre all’articolo 4 disciplina il periodo transitorio; con l’articolo 5, infine, viene espressamente abrogato il preesistente decreto ministeriale relativo ai controlli sui cali abbuonabili nella preparazione delle bevande alcoliche. In particolare, per quanto attiene all’articolo 1:

(omissis)

Per quanto concerne l’articolo 2:

— il comma 1 conferma le misure delle perdite di ridistillazione e di rettifica di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213;

— il comma 2 si riferisce alla rilavorazione della birra, che viene normalmente effettuata promiscuamente al mosto, rendendo applicabili a tale fattispecie le medesime disposizioni previste, dal comma 3 dell’articolo 1, per la rilavorazione promiscua degli oli minerali.

Pertanto, anche nel caso di rilavorazione di una partita di birra già immessa in consumo e, successivamente, reintrodotta in deposito fiscale per motivi diversi dall’inidoneità al consumo umano, la restituzione dell’imposta viene effettuata nella misura del 100% dell’accisa corrisposta sulla suddetta partita e non più del 97%, come finora avveniva in applicazione dell’articolo 5, comma 2, del D.l. 27 novembre 1992, n. 464;

— il comma 3 apporta modifiche al regime stabilito, per gli opifici di trasformazione di alcol, dal sopracitato articolo 3 della legge n. 213/1981 (come modificato dall’articolo 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67) nonché dal D.m. 21 settembre 1988, n. 437.

Per quanto concerne le misure dei cali, le stesse, per la preparazione dei liquori, delle acquaviti e della frutta sotto spirito, non si discostano sostanzialmente da quelle previste dalla precitata normativa, ove si tenga conto che a esse vanno aggiunti i cali naturali e tecnici previsti dalla normativa doganale (tabelle A e B del D.m. 13 maggio 1971, pubblicato nella G. u. n. 135 del 29 maggio 1971, modificate dal D.m. 21 novembre 1974, pubblicato nella G. u. n. 4 del 4 gennaio 1975). Tali modifiche sono conseguenti alle difficoltà riscontrate nell’applicazione della precedente disciplina che, in particolare, costringeva all’effettuazione di esperimenti e inventari e all’attribuzione dei cali per ciascun tipo di prodotto;

— il comma 4 prevede che, quando la deficienza riscontrata nel corso di un inventario è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza venga sommata al calo ammissibile nell’inventario successivo, nel limite, tuttavia, del calo afferente all’alcol contenuto nei semilavorati giacenti al momento dell’effettuazione dell’inventario, calcolato secondo la misura di cui al comma 3, lettera a), eventualmente aumentata ai sensi del successivo comma 6 (e non già comma 5, come riportato, per mero errore materiale, nel testo del decreto); ciò per tener conto delle perdite conseguenti al completamento della lavorazione dei predetti semilavorati;

— il comma 5 riguarda l’estensione della misura dei cali ammissibili all’alcol impiegato in regime sospensivo per la fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione (dove, in precedenza, tutto l’alcol impiegato fruiva dell’abbuono, e, quindi, non vi era un limite ai cali ammissibili) o a usi esenti (quali, ad esempio, gli aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche), unificando quindi le diverse discipline e semplificando, di conseguenza, nei casi di promiscuità, il controllo di tali impieghi. Rimangono, invece, sottoposti alla disciplina del Dm 9 luglio 1996, n. 524, gli alcoli e le bevande alcoliche per i quali il suddetto decreto prevede che l’impiego in usi esenti sia effettuato presso operatori registrati; 

— il comma 6 prevede la possibilità di usufruire di cali in misura superiore a quella stabilita, previa effettuazione, da parte del competente Utf, di esperimenti di lavorazione, in analogia a quanto previsto, per gli oli minerali, dall’articolo 1, comma 2.

In proposito si osserva che, stante l’intento semplificativo delle nuove disposizioni, il calo previsto dal comma 3 si riferisce complessivamente a tutti i prodotti ottenuti nell’opificio di trasformazione, realizzandosi, quindi, una compensazione fra i cali dei singoli tipi di prodotti.

Nel caso venga richiesta una misura più elevata del calo, questa dovrà, necessariamente, essere riferita a un particolare tipo di prodotto. Pertanto, nel caso in cui nell’opificio vengano ottenuti più tipi di prodotto, i prodotti per i quali viene riconosciuta una misura dei cali superiore dovranno essere contabilizzati separatamente dagli altri e non potrà, conseguentemente, trarsi pieno beneficio delle semplificazioni apportate dal decreto.

La determinazione sperimentale dei cali è estesa anche al caso d’impiego di prodotti alcolici diversi dall’alcol etilico, di ottenimento di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 7 o di impiego di prodotti semilavorati provenienti da altri opifici.

Resta, comunque, salva la facoltà dell’Utf di effettuare esperimenti anche nei casi in cui le deficienze rientrino nelle misure dei cali ammissibili, per evitare eventuali utilizzazioni in frode delle differenze fra i suddetti cali ammissibili e le deficienze effettivamente verificatesi;

— il comma 7 estende espressamente la disciplina prevista dai precedenti commi da 3 a 6 alla produzione degli aromi, con la sola differenza che la misura prevista per il calo di trasformazione (derivata da un’indagine statistica) è del 7% anziché del 3%,

— il comma 8 stabilisce che siano tenute, da parte del fabbricante, separate registrazioni contabili per il magazzino dell’alcol, per l’opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Tali contabilità saranno, per il momento, tenute secondo le modalità in vigore, con la sostituzione, ai sensi del comma 9, dei registri a rigoroso rendiconto con registri vidimati dall’Utf, secondo la procedura prevista dall’articolo 12 del Dm 9 luglio 1996, n. 524, relativo all’impiego dell’alcol in usi esenti;

— il comma 10 stabilisce, coerentemente con le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità di cui al comma 8, che gli inventari devono essere effettuati distintamente per il magazzino dell’alcol, per l’opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Gli inventari hanno periodicità annuale, ferma restando la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno;

— il comma 11 rende valide per il vino, ai fini fiscali, le misure dei cali riconosciute dal decreto 19 dicembre 1994, n. 768, emanato dal ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro delle Finanze.

Per quanto concerne l’articolo 3:

— il comma 1, riprendendo il disposto dell’articolo 14 della legge 11 maggio 1981, n. 213, stabilisce che, qualora vengano effettuate lavorazioni con l’impiego promiscuo di prodotti allo stato estero e di prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli previsti dalla normativa doganale (e cioè quelli, determinati sperimentalmente, previsti dal regime di perfezionamento attivo di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 3-D del Codice doganale comunitario, approvato con regolamento n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992). Ciò per evitare che, per una medesima lavorazione, vengano stabiliti valori dei cali ammissibili diversi a seconda del regime fiscale del prodotto impiegato; dovendo, quindi, applicare un’unica disciplina, si è fatto riferimento alla normativa doganale, in quanto, essendo stabilita da regolamenti comunitari, prevale su quella nazionale;

— il comma 2 stabilisce che, in caso di variazioni di aliquote che dovessero verificarsi nel periodo cui si riferisce l’inventario, le deficienze eccedenti i cali ammissibili all’abbuono sono ripartite proporzionalmente al periodo di vigenza delle varie aliquote.

Per quanto concerne l’articolo 4:

— il comma 1 proroga il previgente regime dei cali di lavorazione dell’alcol etilico fino al momento dell’effettuazione del primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò in quanto non sarebbe stata possibile la coesistenza, in un medesimo periodo, delle due diverse normative, derivate da differenti criteri.

Per consentire ai fabbricanti di beneficiare immediatamente della nuova normativa, è stata prevista la possibilità che i medesimi rilevino, in una data da loro scelta, le giacenze effettive e le comunichino all’Utf o alla Dogana competenti, perché siano prese a base per l’effettuazione del primo inventario, che, ovviamente, dovrà riferirsi a tale data;

— il comma 2 stabilisce che, nel secondo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, anche all’alcol contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell’effettuazione del primo inventario vengono attribuiti per intero i cali di lavorazione stabiliti dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2. Ciò per rendere possibile l’applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4 del suddetto articolo 2, con riferimento alle nuove misure dei cali.

Per quanto concerne l’articolo 5:

— il comma 1 abroga il Dm 21 settembre 1988, n. 437, che regolamentava in precedenza la materia concernente le perdite di lavorazione dell’alcol nella produzione dei liquori.