Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Accise
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 13-03-1997
Numero provvedimento: 156
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Circolazione nazionale di vino in bottiglia.

È stato chiesto quale sia il documento da utilizzare per la movimentazione, in ambito nazionale, del vino in bottiglia, munito dello speciale contrassegno di cui al decreto del ministero delle Finanze 4 maggio 1981 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 18 maggio 1981) alla luce di quanto previsto dalle ultime disposizioni normative in materia.

Al riguardo si fa presente quanto appresso:

a) a norma dell’articolo 30, comma 2, lettera f), del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la circolazione del vino (compreso quello in bottiglia) è esclusa dall’obbligo della scorta del documento, specifico per le accise, previsto dall’articolo 12 del testo unico medesimo;

b) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 14 agosto 1996, n. 472, essendo il vino sottoposto al regime delle accise, per la sua circolazione restano applicabili le norme di cui al Dpr 6 ottobre 1978, n. 627.

Da quanto sopra risulta che nulla è cambiato in conseguenza dell’entrata in vigore del testo unico sulle accise e del Dpr n. 472/1996, per cui la circolazione del vino resta sottoposta alla preesistente normativa, sia comunitaria (vedasi regolamento n. 2238/93 della Commissione del 2 luglio 1993) sia nazionale (vedansi ai sopracitati Dpr n. 627/1978 e decreto del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768).

Tutto ciò premesso, sentito anche l’Ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, si chiarisce che la circolazione nazionale del vino in bottiglia, munito del contrassegno di cui al citato Dm 4 maggio 1981, è effettuata con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti; limitatamente alle sole ditte imbottigliatrici, il suddetto documento può essere sostituito dalla nota di consegna (articolo 8, comma 2, del medesimo decreto 4 maggio 1981 e risoluzione n. 321421 del 3 ottobre 1981 della ex Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari).

In ogni caso, qualunque sia il documento utilizzato, lo stesso deve contenere almeno le indicazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a f), del sopracitato regolamento n. 2238/93.

Sia le norme comunitarie sia quelle nazionali prevedono esoneri all’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento; come a suo tempo evidenziato dalla circolare n. 16, prot. n. 491096/90/XV Iva del 18 marzo 1991 della suddetta Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, perché il prodotto possa circolare senza la scorta di un documento occorre che le deroghe siano previste da entrambe le normative.

In particolare, sempre per quanto riguarda il vino in bottiglia, l’esonero dall’emissione della bolla di accompagnamento prevista dall’articolo 4, primo comma, punto 1, del Dpr n. 627/78, in caso di trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto a soggetti non obbligati a chiedere la fattura ai sensi del terzo comma dell’articolo 22 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, si applica solo al trasporto di vino contenuto in recipienti conformi alle previsioni dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera a) del citato regolamento n. 2238/93, in quantitativi non superiori ai 100 litri, stabiliti dal regolamento medesimo; viceversa, trasferimenti entro tale limite di 100 litri non sono esenti dall’emissione della bolla, se non rientrano nelle previsioni di esonero di cui al citato Dpr n. 627/1978.