Categoria: Accise
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 18-12-1996
Numero provvedimento: 295
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Documenti di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Si riportano, per conferma, i testi dei seguenti telescritti relativi all’oggetto:

1) Telescritto prot. n. 597/UDC-CM del 16 settembre 1996

Nella G.u. n. 214 del 12 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr indicato in oggetto (14 agosto 1996, n. 472), il cui articolo 1 dispone che, con effetto dalla data di entrata in vigore del Dpr medesimo, cessano di avere efficacia le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel Dpr 6 ottobre 1978, n. 627, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise, a imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale, di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Per quanto attiene al settore di competenza, si fa presente che, in applicazione del suddetto provvedimento, resta, pertanto, l’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti per gli oli minerali, per l’alcol e le bevande alcoliche e per gli oli lubrificanti e per i bitumi di petrolio, indicati rispettivamente negli articoli 21, 27 e 62 del citato testo unico, non solo quando espressamente previsto dalle disposizioni del predetto testo unico o dalle relative disposizioni regolamentari (come, ad esempio, per la circolazione delle profumerie alcoliche e degli aromi condizionati o per la circolazione degli oli minerali non sottoposti ad accisa di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 30, comma 2-e del medesimo testo unico e dell’articolo 11 del D.m. 17 maggio 1995, n. 322) ma anche nei casi in cui la circolazione dei prodotti medesimi è stata esonerata dalla scorta del documento specifico delle accise, senza la esplicita previsione di alcun documento sostitutivo (come avviene, ad esempio, per la circolazione degli oli minerali in partite non superiori ai 1.000 chilogrammi, non destinate a impianti soggetti a denuncia, o per quella della birra e del vino, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 25, comma 8, e dell’articolo 30, comma 2-f del testo unico). Restano, ovviamente, in vigore, anche per i prodotti in questione, i casi di esclusione dall’emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti previsti dal sopracitato Dpr n. 627/1978, fra i quali rientra, ad esempio, la circolazione dei prodotti alcolici contrassegnati.

Si evidenzia, infine, che i prodotti di cui all’articolo 21, comma 5, del testo unico sono soggetti, nei casi previsti, alla scorta del documento di accompagnamento dei beni viaggianti solo quando sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli oli minerali equivalenti o a vigilanza fiscale.

2) Telescritto prot. n. 680/UDC-CM del 27 novembre 1996

In risposta a quesiti qui pervenuti, si comunica quanto segue:

A) avuto riguardo a quanto qui prospettato dal Dipartimento delle entrate con la nota n. VI-12-3177/96 del 31 ottobre 1996, in caso di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa unitamente a materiale accessorio per il loro utilizzo per consegne a singoli destinatari che comportino l’emissione di un DAS, è consentito indicare anche tale materiale accessorio nel DAS medesimo, nel riquadro 8 o, se trattasi di DAS di tipo commerciale, in riquadro apposito. In tal caso il DAS, per il suddetto materiale, fa le veci del documento di trasporto di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Dpr 14 agosto 1996, n. 472. Analogamente è consentito indicare tale materiale sulle bolle di accompagnamento emesse per la scorta dei prodotti sottoposti ad accisa o a regime di vigilanza fiscale;

B) i DAS, muniti della dicitura «circolazione interna» di cui all’articolo 2, comma 3, del D.m. 25 marzo 1996, n. 210, ove non si preveda di effettuare movimentazioni soggette alle procedure di cui agli articoli 15, comma 7 e 24, comma 2, possono essere presentati alla bollatura sprovvisti dell’esemplare n. 3, in quanto non necessario, non dovendosi procedere ad alcun appuramento. Resta fermo che il numero 3 non può essere attribuito ad altri esemplari del DAS, predisposti per gli usi propri dell’operatore. Analogamente il riquadro n. 3 dei suddetti DAS destinati alla circolazione interna può non essere previsto, mentre i riquadri n. 6 e n. 13 possono recare, rispettivamente, le intestazioni «Annotazioni» e «volume ambiente». La dicitura «circolazione interna» può essere apposta a parte, oppure ottenuta cambiando, nel titolo del documento, la parola «intracomunitaria» con la parola «interna»;

C) i riquadri 8, 9, 10, 12 e 13 dei DAS, sia di tipo amministrativo che commerciale, possono essere riportati più volte per consentire l’elencazione di più tipi di prodotto, in analogia a quanto previsto nel modello del DAA, posponendo, al loro numero, per ordinarli, le lettere dell’alfabeto;

D) nei DAA e nei DAS di tipo amministrativo nonché in quelli di tipo commerciale, recanti, precompilate, le indicazioni relative al soggetto utilizzatore di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 10, comma 2 del D.m. n. 210/1996, può essere omessa la stampa, nel retro dell’esemplare n. 1, delle note esplicative, che dovranno, comunque, essere fornite, a parte, all’acquirente, dalla tipografia autorizzata;

E) gli esemplari di DAA e di DAS di tipo commerciale non validi ai fini del regime delle accise possono essere anch’essi sottoposti a bollatura, unitamente agli esemplari validi ai suddetti fini, qualora ciò rendesse più semplice l’effettuazione di tale operazione;

F) se, dall’esame di documenti regolarmente bollati, vengono rilevate anomalie della composizione, deve essere avvertito l’Utf presso cui è avvenuta la bollatura, per le eventuali modifiche ai documenti non ancora bollati;

G) in caso di estrazione, per conto di un committente, di una partita diretta a un destinatario che sia un soggetto Iva, il n. Iva da indicare nel riquadro n. 4 del DAS è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome;

H) per gli oli minerali tassati a peso, non avendo la densità a 15 C° alcuna rilevanza ai fini dell’accisa, nella compilazione dei DAS destinati alla circolazione interna può omettersi l’indicazione di tale parametro nel riquadro 8, e quello del volume a 15 C° nel riquadro 10;

I) nel riquadro 9 dei DAS destinati alla circolazione interna, il codice della nomenclatura combinata va espresso con 8 cifre (4 per i Gpl, come chiarito dal telescritto prot. n. 373 del 24 maggio 1996, riportato dalla circolare n. 218/D, prot. n. 569/UDC-CM del 10 settembre 1996;

L) il peso lordo da indicare nella casella 21 del DAA e nel riquadro 11 del DAS è, come risulta dalle note ai suddetti documenti, il peso lordo della spedizione, cioè della merce imballata. Ciò si evince anche dalla definizione di peso netto, di cui alle note alla casella 22 del DAA e al riquadro n. 12 del DAS, che fa riferimento al peso del prodotto senza imballaggio. Ne consegue che per la merce trasportata alla rinfusa, non potendosi considerare imballaggio il mezzo di trasporto, il peso lordo viene a coincidere con il peso netto;

M) a integrazione di quanto previsto alla lettera B) della circolare n. 33/D, prot. n. 80/UDC-CM del 9 febbraio 1996, si chiarisce che la contabilizzazione, sul registro tenuto presso i depositi commerciali di Gpl, delle partite estratte per la minuta vendita può essere effettuata per il quantitativo complessivamente esitato in ciascuna giornata, con riferimento agli estremi delle bolle di accompagnamento emesse, che restano a corredo del suddetto registro.

3) Telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996

In applicazione dell’articolo 2, comma 12, del regolamento in oggetto (D.m. 25 marzo 1996, n. 210), è iniziata, presso alcune tipografie autorizzate che ne hanno fatto richiesta, l’effettuazione di esperimenti di bollatura su modelli di DAA e DAS, di tipo commerciale, a mezzo di un apparecchio, munito di contacolpi non azzerabile e suggellabile, di loro proprietà, su cui viene applicato, per il tempo necessario alla bollatura, un punzone mobile, fornito dall’amministrazione. Il suddetto apparecchio, inserito lungo la linea di produzione degli stampati, consente di effettuarne la bollatura a un ritmo di alcune migliaia all’ora ed è, generalmente, dotato di un sistema di microinterruttori, fotocellule e sensori che interrompono la timbratura per mancanza di carta in ingresso o di inceppamento della stessa in ingresso o in uscita.

Qualora, a causa della qualità della carta chimica, i timbri apposti sugli esemplari dello stampato diversi dal primo dovessero risultare illeggibili, la timbratura sarà effettuata in una zona dove la carta chimica è stata desensibilizzata.

In caso di esito positivo degli esperimenti, verrà rilasciata un’autorizzazione definitiva e le operazioni di bollatura saranno effettuate sotto vigilanza finanziaria e senza addebito per il privato, trattandosi, comunque, di un servizio di pertinenza dell’amministrazione; l’attestazione di avvenuta bollatura prevista dall’articolo 2, comma 8, del regolamento, sarà apposta in calce alla domanda presentata dalla tipografia e farà riferimento, oltre che al numero iniziale e finale di ciascun tipo di stampato bollato, anche alle corrispondenti indicazioni del contacolpi.

Dopo ciascuna operazione di bollatura, il punzone sarà rimosso e ripreso in consegna dall’ufficio; potrà poi, ovviamente, essere utilizzato per la bollatura anche presso altre tipografie, semprechè applicabile agli apparecchi in dotazione alle medesime.

Ciò premesso, in caso di presentazione, da parte di tipografie autorizzate, di istanze per l’utilizzazione di propri apparecchi di bollatura che operino secondo il sistema sopra illustrato, gli Utf, verificata l’idoneità dell’apparecchio, avanzeranno alla Divisione XI Agp l’eventuale richiesta di punzoni (inviandone copia, per conoscenza, alla Direzione compartimentale), indicando le caratteristiche necessarie per consentirne l’installazione. In particolare, dovranno essere indicate le dimensioni della piastra su cui è montato il punzone e i punti in cui vanno praticati i fori di fissaggio; in caso di applicazione su rullo, dovrà essere indicato anche il raggio di quest’ultimo.

Effettuati poi, con esito positivo, gli esperimenti con i punzoni dell’amministrazione, emaneranno direttamente il provvedimento autorizzativo, facendone pervenire copia, per conoscenza, oltre che alla Direzione compartimentale, anche alla Divisione I Dc Pc.

Per quanto concerne le modalità generali di fornitura degli stampati agli utilizzatori da parte delle tipografie e delle rivendite autorizzate, l’articolo 2, comma 8, del regolamento rimanda all’articolo 10 del D.m. 29 novembre 1978, che prevede che il fornitore riporti, nel registro tenuto a norma dell’articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, anche gli «elementi d’identificazione» dell’acquirente.

Al riguardo si chiarisce che, nella fattispecie, fra tali elementi rientrano anche, per gli utilizzatori del DAA, il codice di accisa e gli estremi della licenza di deposito fiscale e, per gli utilizzatori del DAS il codice di accisa (se assegnato) e gli estremi della licenza di deposito fiscale o di deposito libero.

Tali estremi dovranno risultare da una fotocopia delle suddette licenze, vistata dall’Utf che le ha emesse, da trattenersi agli atti della tipografia o della rivendita autorizzata, a corredo del registro sopra menzionato.

Si rammenta che, in caso di dubbio, può essere chiesta conferma del codice d’accisa attraverso l’archivio informatizzato degli operatori inserito nel programma Seed.

A evitare, comunque, eventuali complicazioni in caso di acquisizione di documentazione contraffatta, si invitano le tipografie e le rivendite autorizzate a voler prestare la propria collaborazione anticipando la comunicazione agli Utf competenti sugli impianti utilizzatori, prevista dall’articolo 2, comma 8, del regolamento, al giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente.